Società di persone

Accertamento a società di persone, obbligo di litisconsorzio anche se è accertata l’IVA

Nel caso in cui venga accertata una società di persone, anche per pretese IVA, l’obbligo dell’unitarietà dell’accertamento rimane sempre necessario. Soci e società devono, pertanto, essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi, pena la nullità dell’intero procedimento. Questo è quanto ha deciso la cassazione con recente ordinanza (Cass. n. 29909 del 30 dicembre 2020).

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Norme di riferimento

Art. 40, comma 2, D.p.r. n. 600/1973 (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche)

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell’art. 38,

secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.”

Art. 5, comma 1 e comma 2, D.P.R. 917/1986 (Redditi prodotti in forma associata)

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.”

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La fattispecie

Ad una società in accomandita veniva notificato un avviso di accertamento per pretese IRAP e IVA. Successivamente veniva notificato distinto avviso di accertamento al Socio X per pretese IRPEF. Sia la società che il socio impugnavano distintamente i due avvisi di accertamento. Dopo 6 mesi veniva notificato ulteriormente avviso di accertamento ad ulteriore socio Y, sempre per pretese IRPEF.

I due ricorsi (della società e del socio X) venivano riuniti dalla CTP, ma non veniva integrato il contraddittorio con il socio Y, anche se richiesto dai ricorrenti. La CTP accoglieva parzialmente i ricorsi.

Formulava appello l’Ufficio e i ricorrenti formulavano appello incidentale. La CTR rigettava tutti gli appelli e statuiva che non vi era stata violazione del contraddittorio per unicità dell’accertamento perché tra le pretese vi era anche l’IVA.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte accoglieva il ricorso formulato dai contribuenti e, per violazione del contraddittorio, in caso di accertamento di società di persone, annullava l’intero procedimento rinviando la causa alla CTP.

La Cassazione precisava:

  • Errata è altresì la decisione della CTR nella parte in cui ha fatto salvo l’operato dell’Ufficio tenuto conto che l’atto impositivo aveva ad oggetto anche IVA, all’uopo richiamando anche una precedente pronuncia di questa Corte (n. 21707/2010). Con quella pronuncia questa Corte ha infatti affermato che l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato si è formato con riguardo all’atto impositivo che opera una rettifica del reddito della società ovvero del reddito di partecipazione dei soci, in ragione dell’automatismo previsto dalla legge in forza del quale il reddito della società di persone viene imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40). Di contro, l’atto impositivo che riguardi solo la diversa imposta dell’iva, che non è un’imposta sul reddito, resta estraneo a detto automatismo.
  • Al contrario, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, sia pur con distinti atti impositivi, all’accertamento del maggior reddito (con conseguente maggior IRAP, IRPEF e IVA) e fondato su elementi anche solo in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti. Si configura pertanto un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati, e destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, fatta salva l’ipotesi che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente.” (Cass. n. 29909 del 30 dicembre 2020).

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