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Giudice Tributario di merito: cartelle di pagamento non possono essere spedite direttamente con la posta da Equitalia

La CTP prima e la CTR dopo di Bologna vanno contro l’orientamento seguito dalla Cassazione (da ultime Cass. n. 6395/2014, Cass. n. 23182/2015, Cass. n. 21558/2015). Precisamente, per tali Giudice Tributari di merito l’Equitalia non è abilitata alla notifica diretta (senza terzo agente notificatore) della cartella di pagamento tramite il servizio di Poste Italiane.

La CTR di Bologna, Sez. 8, con la sentenza n. 2005 del 12 ottobre 2015, interpreta in modo letterale l’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 ed afferma che, dopo la modifica operata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 46/1999, non vi è più un espresso riferimento (in tale art. 26) sulla possibilità per Equitalia di effettuare direttamente lei la notifica delle cartelle di pagamento tramite raccomandata.

Pertanto, se la notifica di tale cartella non viene eseguita da soggetti competenti o specificatamente delegati o abilitati (ufficiali della riscossione specificatamente delegati, messi notificatori abilitati, messi comunali) la notifica è inesistente e ciò fa caducare anche la cartella stessa.

Inoltre, la stessa Cassazione (si veda la sopra indicata Sentenza n. 6395/2014) ha inoltre precisato che l’ufficiale postale (ultimo soggetto che compie la notifica fatta direttamente con posta da Equitalia) deve garantire, dandone atto nell’avviso di ricevimento della raccomandata, che: 1.  la notifica è stata effettuata su richiesta di soggetto legittimato; 2. La effettiva coincidenza tra il soggetto che concretamente riceve la cartella e quello a cui era destinata.

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