Cartelle di pagamentoIn generale sugli atti tributariSenza categoria

Se non c’è prova della notifica dell’avviso “bonario”, la cartella è nulla

La CTP di Roma, con la Sentenza n. 6378/2015, ha affermato il principio secondo cui, a seguito di controllo Formale, ex art. 36ter del D.pr. n. 600/1973, non venga provata la notifica dell’avviso, cosiddetto, bonario, la cartella impugnata è nulla, per assenza di mancata prova di notifica del precedente e necessario atto.

Si consideri che, a differenza del procedimento automatizzato (ex art. 36bis del D.p.r. n. 600/1973), la notifica dell’atto, cosiddetto, bonario per il controllo formale (ex art. 36ter del D.pr. n. 600/1973) è essenziale perché necessario è l’istaurazione di un contradditorio “preventivo”,  in assenza di tale atto si ha nullità della cartella (si veda anche CTP Genova 24 luglio 2013).

La circostanza che la norma (sia l’art. 36bis che l’art. 36ter) non preveda una notifica di tale avviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, è solamente una questione che attiene al “mondo” delle prove.

Inoltre, considerando che non è possibile per il contribuente dimostrare un fatto negativo, sulla base delle più elementari regole sottese all’onere della prova, spetta alla controparte (Equitalia) dimostrare che la notifica è avvenuta, e, se ciò non avviene, la cartella di pagamento è nulla.

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