Cartelle di pagamentoIn generale sugli atti tributariSenza categoria

Cassazione sezioni unite: ruolo di Equitalia impugnabile

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19704, del 2 ottobre 2015, hanno sancito che, se la cartella di pagamento non è stata correttamente notificata al contribuente, questi può adire le vie giudiziali nel momento in cui ha contezza della pretesa, ovvero quando riceve l’estratto di ruolo dall’agente della riscossione.
Per la Cassazione, quindi, è ammissibile l’impugnazione del ruolo nonché della cartella che non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso l’estratto di ruolo, rilasciato da Equitalia.

Precedentemente, la CTR aveva respinto l’appello (confermando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del Giudice di primo grado), perché l’estratto di ruolo non è ricorribile visto e considerato che non rientra nella categoria degli atti impugnabili dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, esso è solamente un atto interno dell’Equitalia.

Per la Suprema Corte, quindi, non rileva la natura interna del ruolo qualora esso è l’unico strumento che fa conoscere al contribuente un debito tributario. Il ricorrente ha, appunto, un chiaro interesse ad impugnarlo.

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