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CTR Milano: annulla la cartella e condanna Equitalia al pagamento di €12.000,00 per l’illegittimità dell’aggio

Una società impugnava una cartella di pagamento in riferimento all’aggio (per €320.126,91) evidenziando che la cartella (derivante da una iscrizione frazionata ex art. 15 D.p.r. n. 602/1973) era stata, prima, tutta corrisposta entro i 60 giorni dalla notifica e, poi, annullata la pretesa fiscale in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate. La società, quindi, non riteneva legittimo il pagamento di tale enorme aggio (€320.126,91) all’Equitalia solo perché tale Agente della riscossione spediva una raccomandata contenete la cartella.

Ebbene, la CTR di Milano, Sez. 29, con la Sentenza n. 5454 del 16 dicembre 2015 ha accolto l’appello della società annullando la cartella di pagamento “per la parte relativa ai compensi riscossi sulle somme sgravate” e condannando Equitalia al pagamento di €12.000,00 per l’illegittimità dell’aggio, previsto dall’art. 17, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1999 (nella versione vigente al 3 ottobre 2006).

La sentenza, però, è utile perché evidenzia nuovamente la incostituzionalità dell’Aggio (considerando anche l’Ordinanza n. 147 del 9 luglio 2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionale l’aggio – si veda anche news del 22 settembre 2015) e l’illegittimità dell’aggio con il diritto comunitario europeo.

Per il profilo di illegittimità costituzionale: la CTR evidenzia che l’aggio deve essere diretto solamente a remunerare Equitalia per il servizio svolto (invio di solo una raccomandata) e non deve essere determinato in percentuale all’imposta iscritta a ruolo. Tale percentuale di ricarico dell’aggio viola il principio di capacità contributiva dell’imposta dell’art. 53 delle Costituzione, nonché è irragionevole ex art. 3 della Costituzione.

Per il profilo di violazione del diritto comunitario europeo: la CTR ha evidenziato che l’aggio di Equitalia rappresenta un aiuto di Stato che “si pone in contrasto con l’art. 107 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea il quale stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, sotto qualsiasi forma, che, favorendo alcune imprese [tra cui Equitalia n.d. r.], falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Infine, è opportuno fare rilevare ed evidenziare che la CTR, espressamente, ha affermato che non ha sollevato la questione di incostituzionalità o di violazione al TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea) perché ha accolto l’appello.

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