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Le dichiarazioni del contribuente alla Guardia di Finanza, sono confessioni

Le dichiarazioni del contribuente sono confessioni

La Cassazione, con l’ordinanza n. 592 del 30 dicembre 2020, ha elevato a rango di prova le dichiarazioni rese dal contribuente, in fase di indagini fiscali, alla Guardia di Finanza. Precisamente, tali dichiarazioni sono confessioni stragiudiziali ex art. 2735 c.c. Si veda anche la News 30 giugno 2018, CLICCA QUI.

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Norme di riferimento

Art. 2735 c.c. (Confessione stragiudiziale)

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge

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La fattispecie

Un soggetto, in riferimento ad una “falsa” intestazioni di una vendita di un immobile, veniva sottoposto ad indagini fiscali da parte della Guardia di Finanza. Nel corso delle indagini il contribuente dichiarava, avanti ai militari, che aveva effettivamente incassato lui l’intero importo della vendita dell’immobile e non la fittizia società.

Nella fase contenziosa, la CTR in riforma della sentenza della CTP dava ragione al contribuente precisando che l’Agenzia delle Entrate non aveva provato che effettivamente le somme della vendita erano state recepite dal contribuente e non dalla società, formale venditrice. Per la CTR le dichiarazioni rese dal cittadino alla Guardia di Finanza non potevano essere considerate come prove.

Per la riforma della sentenza della CTR ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

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La decisione del la Cassazione

per la Suprema Corte le dichiarazioni rese dal contribuente sono semplicemente delle prove confessorie stragiudiziali, ex art 2735 c.c.

In buona sostanza:

Tanto premesso in ordine al contenuto della predetta dichiarazione del contribuente alla Guardia di Finanza, che il giudice a quo ha omesso di valutare, deve aggiungersi che, ai fini istruttori, essa, come deduce l’Amministrazione ricorrente, assume la natura di confessione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2735 cod. civ., costituendo pertanto prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti del contribuente che l’ha resa, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri” (Cass. n. 592/2021).

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