Giudice Tributario CompetenzaPrescizione

Come distinguere la giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario. Ancora una Sezioni Unite

Giurisdizione e prescrizione

La Cassazione, con l’ennesima sentenza Sezioni Unite n. 8465 del 15 marzo 2022, precisa (speriamo definitivamente, si vadano News del 20/04/2020 e News del 20/01/2022) la giurisdizione, in particolare in riferimento all’eccezione della prescrizione, tra giudice tributario e giudice ordinario.

La sentenza prende come punti di riferimento l’impugnazione di cartelle di pagamento oppure delle intimazioni di pagamento (si precisa, però, che la Suprema Corte non è ancora concorde tra la giurisdizione del Giudice Orinario ed il Giudice Tributario in riferimento all’impugnazione dell’Intimazione di pagamento del Riscossore, si vada l’Ordinanza Interlocutoria della Cassazione n. 7506 del 08 marzo 2022)

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La fattispecie oggetto della Sentenza

Con atto di citazione un contribuente conveniva in giudizio avanti al Tribunale l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la Prefettura, la Regione Campania, nonché alcuni comuni Comuni, proponendo opposizione contro l’intimazione di pagamento.

L’intimazione era relativa era relativa ad una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada, per recupero tasse automobilistiche (tributi) e per tassa smaltimento dei rifiuti (tributi).

L’opponente, dopo avere argomentato in ordine alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria (considerando come discrimine rispetto a quella tributaria le questioni inerenti a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo posto a base della pretesa erariale) e alla ammissibilità della domanda, ha poi osservato nel merito che in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle (prova gravante sul concessionario della riscossione), la pretesa va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.

Nel giudizio si costituiva la Regione Campania, quale ente impositore in materia di tasse automobilistiche, ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.

Inoltre, La Regione Campania ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art.41 c.p.c., chiedendo alle Sezioni Unite che sia determinata la giurisdizione del giudice tributario.

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La decisione della Cassazione Sezioni Unite

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha in sostanza così delineato la distinzione tra giurisdizione del Giudice Tributario e giurisdizione del Giudice Ordinario (Tribunale):

Vi è giurisdizione del Giudice Tributario, se il contribuente impugna la cartella di pagamento oppure l’intimazione di pagamento (ex art. 50, co. 2, D.p.r. n. 602/1973). Vi è altresì giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione (ad esempio un atto di pignoramento), che è il primo atto notificato al contribuente (la cartella e l’intimazione precedente non sono state notificate).

Quindi, se viene eccepita la prescrizione FINO alla notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento (comprese), la giurisdizione è del Giudice Tributario.

Vi è giurisdizione del Giudice Ordinario, se il contribuente impugna un atto dell’esecuzione (ad esempio un pignoramento) e ne contesta la forma o la legittimità, la giurisdizione è del Giudice Ordinario. Vi è altresì la giurisdizione del Giudice Ordinario se vengono impugnati atti successivi alla cartella di pagamento ed all’intimazione di pagamento.

Quindi, se viene eccepita la prescrizione DOPO la notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento (comprese), la giurisdizione è del Giudice Ordinario.

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