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Rottamazione liti con il Fisco, ecco il decreto

Il 22 aprile 2017 è arrivata la manovra correttiva del Governo al Quirinale per l’esame degli uffici della Presidenza delle Repubblica. Oggi è stato firmato dal Presidente della Repubblica tale Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017. Dopo il Decreto verrà trasmesso alle Camere (per la conversione) ed inviato a Bruxelles. Assieme a tale manovra vi sono anche le, cosiddette, misure per la crescita, tra le quali la rottamazione liti con il fisco.

Come già anticipato con la News del 13 aprile, le caratteristiche di tale rottamazione liti sono indicate nell’art. 11 del D.L. n. 50/2017  (in “neretto” le novità in relazione alla news del 13 aprile):

– riguarda solo le liti dove è parte l’Agenzia delle Entrate (escluse quelle dove è parte solamente: Equitalia, Agenzia Dogane, Comuni, Regioni e altri Enti pubblici);

– il ricorso che ha introdotto la lite deve essere stato depositato presso la Cancelleria della Commissione Tributaria Provinciale entro il 31 dicembre 2016;

– la domanda di rottamazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017;

– con tale rottamazione liti si pagherebbero: gli importi indicati nell’atto impugnato (escluse sanzioni ed interessi di mora) e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo fino al 60 giorno dalla notifica dell’atto; se in giudizio sono impugnate solamente le sanzioni, con la rottamazione liti si deve versare solo il 40% delle sanzioni

dagli importi dovuti dalla rottamazione liti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni della rottamazione dei ruoli;

– il pagamento può essere effettuato anche a rate: per importi superiori ad €2.000,00 il pagamento può essere dilazionato al massimo in 3 rate: la prima pari al 40% (entro il 30 settembre 2017), la seconda pari ad altro 40% (entro il 30 novembre 2017); l’ultima rata sarà pari al rimanente 20% (entro il 30 giugno 2018);

– Possono agevolarsi di tale rottamazione liti anche i soggetti che non hanno rottamato i ruoli;

Infine, si evidenzia che tale D.L. n. 50/2017, all’art. 10, prevede l’allargamento dell’istituto del Reclamo e della mediazione (art. 17bis del D.Lgs. n. 546/1992) alla cifra di euro cinquantamila (prima era di ventimila)

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