Cartelle di pagamentoNotifica

CTR Milano: cartella spedita con raccomandata vi è incostituzionalità

Finalmente la CTR ha sollevato la questione di incostituzionalità in riferimento alle notifiche delle cartelle tramite Posta

La CTR di Milano ha sollevato la questione di incostituzionalità della notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata.

Nei fatti una contribuente impugnava avanti la CTP un preavviso di fermo, le sottostanti cartelle e i prodromici provvedimenti impositivi. La CTP dichiarava il ricorso inammissibile perché, a detta del Giudice Provinciale, il preavviso di fermo non è un atto impugnabile avanti il Giudice Tributario anche se relativo ai tributi (Tarsu, Bollo autovettura).

La contribuente ricorreva in appello e la CTR, in via preliminare, non condivideva la statuizione dei primi giudici circa l’inammissibilità dell’impugnazione del preavviso di fermo.

Ulteriormente, la CTR accoglieva la richiesta di incostituzionalità sollevata dall’appellante dell’art. 26, comma 1, D.p.r. n. 602/1973 nella parte in cui permette all’Agente della riscossione di notificare cartelle ed altri atti direttamente tramite raccomandata.

Precisamente, la CTR evidenziava: “a) la c.d. notifica “diretta” di atti esattoriali non è altro (…) che un duplicato, come tale non necessario, di altre forme di notificazione, assistite da maggiori garanzie per il destinatario (…)  di cui il concessionario, a sua discrezionale scelta, potrebbe ugualmente avvalersi: appare quindi pertinente (…) il richiamo al rilievo sull’essere irragionevolmente la scelta dell’una o altra procedura notificatoria rimessa alla scelta, “ secondo criteri unilaterali di propria convenienza”, di chi è disinteressato all’effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’atto inviato; b) formalità talmente “semplificate” di perfezionamento del recapito della cartella, con i conseguenti riflessi negativi sulle ordinarie garanzie apprestate ai fini della effettiva conoscibilità  dell’atto induttivo (…) non sembrano giustificate nè compatibili (…) con l’attuale generale assetto ordinamentale delle notificazioni, in cui persino per gli atti aventi ad oggetto sanzioni amministrative non tributarie (…), la notificazione a mezzo posta avviene con le ordinarie modalità della legge n. 890, senza che constino nella pratica particolari difficoltà operative, il che è indice della non eccessiva gravosità degli ordinari incombenti. Sembrano dunque del tutto ingiustificata l’inapplicabilità dell’art. 7 Legge n. 890 in subiecta materia, ritiene il collegio di sollevare, per violazione degli articoli 3, comma 1, 24 e 111 della Costituzione, questioni di costituzionalità anche sotto i profili da ultimo descritti” (CTR Lombardia Ordinanza n. 59 del 22 novembre 2016).

La CTR ha quindi sollevato la questione di incostituzionalità dell’art. 26, comma 1, D.p.r n. 602/1973 nella parte:

– in cui abilità Equitalia alla notifica di cartelle in modo diretto con raccomandata senza l’intervento di soggetto intermediario (agente notificatore);

– in cui non prevede che per le notifiche delle cartelle effettuate con raccomandata non vi sia l’obbligo di invio anche della successiva raccomandata informativa (ex art. 7 Legge n. 890/1982) qualora il ricevente della cartella (portiere, parente, addetto ufficio. eccetera) non sia il destinatario della stessa.

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