Notifica PEC

Finalmente una CTR. Illegittima la notifica tramite PEC

La CTR ha confermato che la notifica con PEC deve avere come allegato un file .p7m

La CTR della Campania, con la Sentenza n. 9464 del 9.11.2017, è la prima sentenza d’appello che dichiara illegittima la notifica di cartella tramite PEC.

Nei fatti. La contribuente, tramite l’impugnazione di estratti di ruolo, impugnava la cartella di pagamento, presuntivamente prima notificata. Il ricorrente eccepiva che solo tramite l’accesso agli sportelli dell’Agente della riscossione acquisiva la conoscenza della notifica di tale cartella inviata tramite PEC.

Tra i motivi di ricorso veniva eccepita anche l’inesistenza della notifica della cartella, perché avvenuta completamente furi dal dettato normativo (Art. 26 D.p.r. n. 602/1973, D.Lgs. n. 82/2005, D.p.r. n. 68/2005 e D.P.M.C. del 13/11/2004).

Si costituivano in giudizio sia l’Agente della riscossione, che l’Agenzia delle Entrate. Le parti resistenti, però, non producevano:

– copia della cartella presuntivamente inviata tramite PEC;

– copia SEMPLICE delle ricevute (senza attestazione di conformità).

 

La resistente eccepiva, successivamente, la non provata notifica della cartella (la stessa non era stata prodotta e venivano prodotto semplici copie) e contestava la conformità delle copie semplici con l’originale.

La CTP accoglieva il ricorso perché l’Agente della riscossione non aveva, appunto, provato la notifica della cartella:

  • Assenza di produzione di copia, anche semplice, della cartella;
  • Assenza di certificazione e conformità delle copie prodotte delle ricevute.

 

L’Agenzia delle Entrate ricorrenza in appello avanti la CTR Campania.

Quest’ultima, però, confermava la sentenza di primo grado statuendo che:

  • Mancanza delle conformità della prova del documento inviato con semplice “.pdf”;
  • Il “.pdf” è una semplice copia informatica, quindi necessità, quantomeno, dell’attestazione di conformità;
  • In assenza di tale attestazione di conformità non è possibile affermare che la copia semplice prodotta sia identica all’originale;
  • Assenza di copia semplice della cartella inviata in “.pdf”;
  • Una corretta notifica tramite PEC deve obbligatoriamente avere l’estensione in “.p7m”. Tale estensione conferma la presenza di un documento informatico (documento che, essendo uguale all’originale, non necessità di alcuna attestazione di conformità). Vedi anche altre sentenze;
  • Non si può applicare l’istituto della sanabilità per il raggiungimento dello scopo, perché veniva impugnato l’estratto di ruolo e non la stesa cartella.

Articoli Correlati

Back to top button