Art. 12 StatutoIn generale sugli atti tributariVerifica fiscale

Il contribuente non può imporre ai verificatori il luogo dove svolgere i controlli

L'art. 12, co. 3, dello Statuto non da' al contribuente la facoltà di negare il controllo presso l'Agenzia delle Entrate

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7613 del 28 marzo 2018, ha precisato che il contribuente non può imporre il luogo dove i verificatori devono controllare i documenti fiscali dell’impresa.

Precisamente, l’art. 12, comma 3, Legge n. 212/2000 (Statuto contribuente) prevede: “Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Tale norma persegue il fine di far svolgere le attività di verifica con modalità tali da far arrecare meno turbativa possibile al contribuente. Per tale ragione, la legge permette al verificato di poter scegliere se far continuare i controlli presso il suo domicilio fiscale (o presso il proprio professionista), oppure presso gli uffici dei verificatori.

Orbene, per l’ordinanza della Cassazione qui in commento, non vale il contrario: il contribuente non può imporre ai verificatori il luogo dove svolgere le verifiche.

In buona sostanza, in riferimento all’art. 12, comma 3, Legge n. 212/2000:

  • Il contribuente può scegliere solamente di NON far continuare le verifiche presso la sua sede legale;
  • Il contribuente NON può imporre ai verificatori luogo diverso dai loro uffici, anche se la scelta ricada presso lo studio del proprio professionista. Nella fattispecie oggetto della decisione, il contribuente voleva imporre all’Agenzia delle Entrate che la verifica continuasse presso il commercialista di fiducia (perché lì aveva tutti i documenti fiscali), ma i verificatori hanno svolto i controlli presso i loro uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La Cassazione (richiamando la sentenza n. 28390/2013) ha affermato: nel caso inverso in cui sia stata condotta in luoghi diversi […], risultando pienamente legittimi i verificatori a predisporre discrezionalmente le modalità di svolgimento della propria attività secondo le esigenze che realizzino gli obiettivi delle indagini e delle ricerche, con il limite di evitare quanto più possibile di occupare o prolungare la occupazione dei locali in cui si svolge l’attività imprenditoriale o professionale […] – ne discende ulteriormente che i verificatori non solo non sono obbligati a soddisfare la richiesta del contribuente, di  proseguire la verifica presso il professionista che lo rappresenta o lo assista, ma non può costituire oggetto di censure nemmeno la autonoma decisione degli stessi verificatori di esaminare la documentazione presso i propri uffici (Cass. n. 7613 del 28/03/2018).

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