Notifica

Notifica cartella, la busta non conta

Per la cartella notificata tramite posta non vale la busta che la contiene

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 6513 del 16 marzo 2018, ha statuito che, in caso di notifica di cartella tramite posta raccomandata, non rileva le informazioni riportate dal portalettere nella busta della raccomandata.

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Già con la nostra news del 4 luglio 2018 abbiamo spiegato l’importanza di ben individuare il destinatario della notifica (persona fisica o persona giuridica), nonché se l’atto da consegnare sia un atto tributario. Questo per in quadrare le puntuali modalità di notifica che il Riscossore deve attuare.

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Sempre con nostra news del 10 maggio 2018 abbiamo spiegato la essenziale distinzione tra Assenza Relativa ed Assenza Assoluta.

  • assenza assoluta: il destinatario non è lì residente e non è possibile individuare o ricercare il loco la sua residenza. Inoltre, all’anagrafe comunale non risulta lì residente (irreperibilità).

  • assenza relativa: il destinatario è lì residente come da certificato anagrafico del comune, ma nell’atto della notifica è momentaneamente assente, che in più occasioni (semplice assenza).

In caso di assenza relativa, l’agente notificatore deve eseguire le modalità indicate nell’art. 140 c.p.c.:

  1. immissione di avviso di tentata notifica dell’atto in busta chiusa e sigillata alla porta del destinatario;

  2. affissione dell’atto presso l’albo Comunale e deposito dello stesso;

  3. invio di raccomandata informativa, contente l’avviso di tentata notifica dell’atto sempre alla residenza del destinatario;

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Ora la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento (in riferimento alla notifica di una cartella a persona fisica, in assenza relativa) precisa che le informazioni o annotazioni indicate dal Agente notificatore nella busta della raccomandata informativa, non sono prova della compiuta notifica.

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente, persona fisica, impugnava 2 cartelle di pagamento asseritamente notificateli in assenza relativa con le modalità ex art. 140 c.p.c.. Tra i motivi di impugnazione vi era anche la mancata spedizione della raccomandata informativa, atto obbligatorio per la notifica ex art. 140 c.p.c.

Precisamente, tale raccomandata era stata inviata ad un indirizzo diverso da quello indicato nelle cartelle, vera residenza del contribuente.

La CTP di Milano rigettava il ricorso, ma la CTR accoglieva l’appello annullando le cartelle per assenza di notifica.

La concessionaria della riscossione interponeva ricorso per Cassazione.

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La decisione della Corte

La Suprema Corte, come sopra anticipato, ha chiaramente affermato l’inutilizzabilità delle informazioni o indicazioni poste nella busta della raccomandata:

Tuttavia, la busta – così come il mero invio della raccomandata ad un indirizzo diverso da quello di residenza (indicato invece correttamente nelle cartelle esattoriali) – non equivale all’avviso di ricevimento della raccomandata, dalla quale deve risultare compiutamente l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario o dal pubblico ufficiale, vale a dire il tentativo di consegna, i motivi dell’omessa consegna e, indi, la compiuta giacenza. A riguardo questa Corte ha affermato che in tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna” (Cass. n. 6513/2018).

Pertanto, al massimo, la produzione della busta della raccomandata è idonea a provare solo a favore del contribuente.

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