Avvisi di accertamento e di addebitoCartelle di pagamentoPace FiscaleRavvedimento operoso

Pace Fiscale, eccola.

Tre sono le possibili Pace Fiscali

Secondo indiscrezioni Ministeriali sarebbe già pronta la “bozza finale” della Pace Fiscale, vediamo come sarà.

Essa non integrerà un condono, ma sarà applicata con l’utilizzo di tutti gli strumenti deflattivi già presenti. Inoltre tale Pace Fiscale riguarderà cittadini, imprese e professionisti.

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Tre sono le tipologie di tale Pace Fiscale:

  1. Pre-accertamento (stessa fase in cui opera già l’istituto del ravvedimento operoso);

  2. Liti fiscali potenziali (ossia dal P.V.C. agli avvisi di accertamento);

  3. Contenziosi tributari nei tre gradi di giudizio (sia che si abbia perso, si abbia vinto).

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1. Pre-contenzioso

I contribuenti che riconoscono di aver “sbagliato” a calcolare, o di non aver adempiuto nonché pagato un’imposta possono fare la Pace con il Fisco corrispondendo il 15% sulla parte delle imposte non “onorata”. E’ un’applicazione del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lvo. n. 472/1997).

Tale requisito risponderebbe alle esigenze di rispettare la capacità contributiva del singolo contribuente e di non arrestare le azioni del Fisco se la posizione del cittadino è, in realtà, più grave.

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2. Liti fiscali potenziali

In tal caso la Pace Fiscale permetterebbe al contribuente di mettersi in regola con il Fisco corrispondendo il valore della lite potenziale, senza le sanzioni e gli interessi. Quindi, il contribuente corrisponderebbe, per esempio, solo il valore delle imposte accertate (oggetto, ad esempio, dell’avviso di accertamento), annullando sanzioni ed interessi.

E’ probabile che lo strumento che sarà utilizzato per chiudere tali Liti potenziali sarà lo strumento dell’accertamento con adesione (D.Lgv. 218/1997).

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3. Contenziosi tributari nei tre gradi di giudizio

Per tale terza fase la Pace Fiscale sarà simile alla precedente rottamazione Liti, per tutti e 3 i gradi di giudizio.

In pratica, per ogni causa tributaria (sia che si abbia vinto, sia che si abbia perso) sarà possibile corrispondere solo i tributi in contenzioso, con uno sconto che va dal 50% al’80%.

Tale sconto sarebbe:

  • se il contribuente ha vinto in primo grado, può fare pace con il Fisco pagando solo il 50% dei tributi in contestazione, senza sanzioni ed interessi (rinunciando all’appello);

  • se il contribuente ha vinto in secondo grado, può fare pace con il Fisco pagando solo il 20% dei tributi in contestazione, senza sanzioni ed interessi (rinunciando alla Cassazione);

  • se il contribuente perde, anche parzialmente, può fare pace con il Fisco pagando solo i tributi in contestazione, senza sanzioni ed interessi (magari utilizzando lo strumento della conciliazione ex artt. 48 e 48 bis D.Lgs. n. 546/1992).

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