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Art. 9 il Condono Fiscale e risvolti penali

Dichiarazione Integrativa Speciale non esclude il reato

In data 20 ottobre 2018, il Governo ha approvato il “nuovo” art. 9 del Decreto Fiscale. Ecco quindi il testo completo di tutto il Decreto Fiscale n. 119 del 23 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi 24 ottobre 2018.

Tuttavia tale possibile integrazione delle errate dichiarazioni fiscali non esclude i reati tributari dichiarativi degli artt. 2-7 del D.Lgs. n. 74/2000, delitti già integrati con la presentazione della ordinaria dichiarazione.

Qui, schematizziamo le principali caratteristiche di tale Pace Fiscale dell’art. 9,evidenziando anche i risvolti penali

ARGOMENTO

COMMI DI RIFERIMENTO DELL’ART. 9

OSSERVAZIONI/SPIEGAZIONI

Limiti temporali della Pace Fiscale

Comma 1 e Comma 7

1 Possono agevolarsi di tale Pace Fiscale SOLO i soggetti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi dall’anno d’imposta 2013 all’anno d’imposta 2016 (comma 7).

2. Le dichiarazioni (per gli anni d’imposta sopra indicati) presentate entro il 31 ottobre 2017 (quindi anno d’imposta 2016, comma 1).

3. Tali errori nelle dichiarazioni possono essere corretti fino al 31 maggio 2019

4. Il contribuente in questione non deve aver già (comma 7):

a) avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche presso il domicilio fiscale;

b) ricevuto inviti a questionari;

c) subito l’inizio di attività di accertamento o di controllo (anche penali).

Oggetto della Pace Fiscale

Comma 1

Tale Pace Fiscale ha come oggetto: tributi (IVA, IRPEF, IRES, IRAP) e ritenute e contributi (ciò è stato chiarito dalla relazione illustrativa ministeriale).

Calcolo di tale imposta sostitutiva per la Pace Fiscale

Comma 1

1. Tale Pace Fiscale la si attuta tramite una dichiarazione integrativa SPECIALE.

2. Tale dichiarazione è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente dal contribuente.

Tuttavia, fino al termine ultimo del 31 maggio 2019 la dichiarazione integrativa SPECIALE può essere modificata o integrata.

3. La dichiarazione deve essere presentata in via Telematica direttamente o tramite servizio telematico Entratel (art. 2, comma 3, D.p.r. n. 322/1998).

2. Il contribuente deve operare un preliminare confronto tra i parametri indicati dall’art. 9 (comma 1), a secondo delle sole imposte oppure delle ritenute e dei contributi.

Per sole imposte due sono i parametri (comma 1, secondo capoverso):

– limite di €100.000 di imponibile annuo;

– limite del 30% di quanto già dichiarato.

Per ritenute ed anche contributi vi è un solo limite (comma 1 terzo capoverso):

– “Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione ai sensi del presente comma”.

Le aliquote applicabili per la Pace Fiscale

Comma 2

Tale dichiarazione integrativa SPECIALE riguarda:

a) uno o più anni d’imposta;

b) per tale anno o per tali anni d’imposta, alla data del 24 ottobre 2018, non devono essere scaduti i termini per l’accertamento (tale termine ex art. 43 D.p.r. n. 600/1973 e ex art. 57 D.p.r. n. 633/1972 sono stati di recente cambiati).

L’imposta sostituiva applicabile

Comma 2

1. per IRPEF, IRES, IRAP, addizionali e per i contributi, si applica l’imposta sostitutiva del 20% sul maggior imponibile dichiarato;

2. per le maggioro ritenute si applica l’imposta sostitutiva del 20%;

3. per l’IVA si applica una aliquota media sui maggiori imponibili, derivanti dalla dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui non sia possibile determinare l’aliquota media, la norma prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria dell’IVA

Modalità per aderire a tale Pace Fiscale

Comma 3

Si può inviare tale dichiarazione integrativa SPECIALE:

a) per uno o per più periodi d’imposta;

b) alla data di entrata in vigore di tale decreto Fiscale non deve essere scaduto il termine per l’accertamento del Fisco (ex art. 43 D.p.r. n. 600/1973). Quindi, si considerano, dall’anno d’imposta 2013.

c) pagare spontaneamente entro il:

31 luglio 2019 se si paga in unica soluzione;

la prima rata al 30 settembre 2019 se si paga in modo dilazionato (10 rate semestrali di pari importo).

La stranezza sta proprio che il contribuente che sceglierà di pagare in modo dilazionato avrà una prima scadenza più favorevole.

Decadenza della Pace Fiscale

Comma 4

Se il pagamento (in unica soluzione o in modo dilazionato) non si conclude perfettamente, la dichiarazione integrativa SPECIALE diventa titolo per l’immediata riscossione delle imposte.

Aumento termini per l’invio delle cartelle e degli avvisi di accertamento

Comma 6

Conseguenza della dichiarazione integrativa SPECIALE è anche l’aumento dei termini per l’invio:

a) delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento (art. 1, comma 640, lett. a e b, Legge n. 190/2014);

b) rimane il raddoppio dei termini per il contrasto dei paradisi fiscali (art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009).

Risvolti penali

Comma 9

1. Il contribuente (nonché il professionista che ha elaborato la dichiarazione integrativa SPECIALE) che fraudolentemente si avvale di tale procedura prevista dall’art. 9 rischia una condanna alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

2. Esclusione del Condono Fiscale.

Tale dichiarazione integrativa SPECIALE non è applicabile se ha come oggetto contante o capitale proveniente da reati di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false) ed art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante artifici).

Ancora sui risvolti penali della dichiarazione integrativa della Pace Fiscale

(IMPORTANTE)

Per gli artt. 2-7 D.Lgs. n. 74/2000 i reati in materia di dichiarazione si consumano immediatamente con la presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi.

Sul punto la Suprema Corte ha ben chiarito che tali reati dichiarativi hanno natura istantanea e si consumano (si realizzano) con l’immediata presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se falsata.

Quindi la successiva dichiarazione integrativa (anche entro i successivi 90 giorni), tra le quali anche quella integrativa SPECIALE di tale art. 9 non avrà l’effetto di escludere (scriminare) tali reati fiscali (Cass. n. 40618/2013 e Cass. n. 39049/2018).

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