INPS-PensionePrescizione

Anche gli avvisi di addebito INPS si prescrivono in 5 anni

Nessun effetto novativo, per la non impugnazione dell'avviso di addebito

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 32077 del 09 dicembre 2019, ha confermato che i crediti contributivi si prescrivono per il trascorre di 5 anni, ma ha, ulteriormente, statuito che anche i contributi notificati con avviso di addebito si prescrivono sempre nel termine di 5 anni.

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La fattispecie oggetto della pronuncia

Un contribuente impugnava avanti al Giudice del lavoro un atto d’intimazione di pagamento con oggetto contributi comunicati con avvisi di addebito (tale atto di contestazione dell’INPS è stato introdotto dall’art. 30 del D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 1 gennaio 2011).

Il Tribunale accoglieva l’eccezione relativa alla prescrizione dei contributi oggetto dei precedenti avvisi di addebito, ex art. 9 e 10 della Legge n. 335/1995).

Anche la Corte d’Appello confermava la sentenza del primo grado e precisava che in caso di non impugnazione degli avvisi di addebito non si applica la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria ex art. 2953 c.c.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche contro l’INPS.

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La decisione delle Suprema Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del Riscossore, perché la Corte d’appello ha deciso la questione di diritto attinente alla prescrizione secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (in particolare della Cass. SS. UU. n. 23397/2016).

Tuttavia il Supremo Consesso ha, altresì, statuito che: “Lo stesso vale per gli avvisi di addebito dell’INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto” (Cass. n. 32077/2019).

Inoltre, la Cassazione, in risposta al motivo d’impugnazione del Riscossore che paventava l’effetto novativo dell’obbligazione contributiva, ha precisato che: “allo stesso modo non assume rilievo il richiamo all’art. 20 comma 6 del d.lgs. n. 1121 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore” (Cass. n. 32077/2019).

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