Cartelle di pagamentoNotifica

Notifica con posta inesistente se nell’avviso non vi è la firma del postino

Solo l'avviso di ricevimento prova la notifica con raccomandata

La Cassazione, con l’ordinanza n. 17373 del 19 agosto 2020, ha dichiarato inesistente la notifica di una cartella, eseguita con raccomandata, per assenza della firma del postino nell’avviso di ricevimento.

La Suprema Corte ha confermato che solo l’avviso di ricevimento della raccomandata è l’unico documento idoneo a provare la regolare notifica della cartella. Se in tale avviso non vi sono gli elementi essenziali (data, luogo, firma del destinatario, numero della raccomandata spedita e firme del postino), la notifica è inesistente e non solo nulla ( vedi anche News del 22/7/2020).

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza

Un contribuente (probabilmente un avvocato) impugnava una intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle di pagamento relativa a vari tributi (Irpef, Irap, Iva). Tra i vari motivi d’impugnazione il contribuente eccepiva la mancata notifica delle cartelle sottostanti, eseguite con raccomandata.

In primo grado, la CTP diede torto al contribuente. Successe, però, che il Riscossore si costituì in giudizio (con i documenti a supporto della, assunta, corretta notifica delle cartelle) addirittura dopo la data fissata per la discussione sul merito.

Pertanto, il contribuente prose appello con il quale, per la prima volta, sollevò eccezioni sulla corretta notifica delle cartelle, riferendosi alla documentazione prodotta dal Riscossore solo dopo l’udienza di merito del primo grado.

La CTR, che per la prima volta esaminò tali doglianze, accolse l’appello del contribuente ed annullo l’intimazione, le presupposte cartelle e tutti i relativi tributi.

Avverso la sentenza della CTR propose ricorso in cassazione il Riscossore eccependo l’illegittimità delle eccezioni formulate dal contribuente solo in secondo grado (quelle relative alla documentazione prodotto tardivamente dal riscossore in primo grado), ma, principalmente, l’erroneità della decisione della CTR in riferimento all’inesistenza della notifica delle cartelle, tramite raccomandata, per assenza della firma del postino sull’avviso di ricevimento.

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La decisione della corte

Innanzitutto, la Suprema Corte ha precisato un presupposto importante: in caso di invio di cartella con raccomandata, solo l’avviso di ricevimento è il documento idoneo per controllare la corretta notifica.

Lì e solo lì vi devo essere tutti gli elementi minimi e sufficienti perché la notifica sia valida ed esistente (tale tesi è supportata anche da Cass. n. 2482/2020; Cass. n. 1792/2019; si vada anche Cass. 14941/2020; Cass. n. 5577/2019; Cass. n. 14941/2019; Cass. n. 1699/2019; Cass. n. 23213/2014).

In caso di assenza, in tale avviso, di uno solo di tali essenziali elementi la notifica della cartella non sarà solo nulla, ma, addirittura, inesistente.

Precisamente:

  • In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale” (Cass. n. 17373/2020)

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