Delega

Accertamenti per imposte locali, nulli se non c’è la delega per la firma

Non basta produrre il provvedimento attributivo del potere di sottoscrizione

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 1316 del 27 maggio 2020, ha dato un po’ di chiarezza e di legittimità sul potere degli enti impositori in fatto di delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento (si veda anche News del 30 marzo 2019 su delega di firma e delega di funzioni).

Per la CTR Lazio non basta che il Comune produca in giudizio l’attribuzione al funzionario del potere di sottoscrizione del dirigente, ma deve essere prodotta proprio la delega a sottoscrivere quel determinato avviso di accertamento. Pena la sua nullità

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Fatti di causa

Una Società contribuente appellava la sentenza della C.T.P. di Rieti con la quale è stato respinto il ricorso della medesima s.r.l. avverso avviso di accertamento contestato dal Comune, per maggiore Tarsu, comprensiva di addizionali, interessi e sanzioni.

La CTP aveva rigettato il ricorso della società contribuente, in particolare, perché non ha ritenuto fondata la censura concernente la mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento, essendo in quest’ultimo riportata l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, in sostituzione della firma autografa, ai sensi dell’art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995 (veniva prodotto però solo “l’autorizzazione alla sottoscrizione autografa (…) certificata con determinazione dirigenziale n. 41 del 21 dicembre 2009”).

Proponeva appello alla sentenza della CTP la srl contestando, in particolare, la violazione dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006 e art. 1, comma 87, 1. n. 549/1995, in quanto la CTP avrebbe comunque omesso di pronunciarsi sull’eccepita mancanza, nella specie, di un provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione, non prodotto.

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La decisione della CTR

Sul punto la CTR ha precisato che il Comune, in caso di espressa contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, NON deve produrre solo la documentazione che attribuisce il potere a sottoscrivere al funzionario, ma proprio la delega a sottoscrivere quel determinato atto.

Solo così sarà possibile per il Giudice e per la parte ricorrente controllare la legittima e corretta attribuzione del potere di firma.

Precisamente:

  • “il Comune ha omesso di depositare, limitandosi alla sola indicazione, “l’autorizzazione alla sottoscrizione autografa (…) certificata con determinazione dirigenziale n. 41 del 21 dicembre 2009” (pag. 6 delle controdeduzioni), e cioè il provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione dell’atto impositivo impugnato, impendendo al contribuente ed al Giudice della causa di verificare il presupposto dell’effettiva esistenza e validità della delega del potere di firma del funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato(CTR Lazio n. 1316/2020)

 

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