Avvisi di accertamento e di addebitoDelega

CTR VENETO: nullo l’avviso se la delega di firma è illegittima

Delega di firma e delega di funzioni, tutte e due devo avere tutti i requisiti

La CTR veneto, con la sentenza n. 964 del 20 settembre 2018, ha riconfermato che un avviso di accertamento non è sottoscritto se la delega non rispetta tutti i requisiti individuati e richiesti dalla Suprema Corte (si vedano News del 4/4/2018, del 19/02/2018 e del 5/01/2018).

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La fattispecie

Una Società impugnava un avviso di accertamento, con il quale le veniva contesto il mancato pagamento dell’imposta Irap, Irpef ed Iva, per gli anni d’imposta 2008 e 2009.

Diversi erano i motivi di impugnazione, in particolare il difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento (con conseguente nullità dell’atto).

La CTP di Vicenza respingeva il ricorso e, in riferimento al difetto di sottoscrizione dell’avviso, statuiva la legittima firma dell’atto per regolare delega alla sua sottoscrizione.

Ricorreva in appello la società contribuente, con tutti i motivi di impugnazione, ma in particolare per difetto di sottoscrizione dell’avviso per illegittimità della delega.

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La decisione della CTR Veneto

Come sopra anticipato la CTR Veneto con la sentenza n. 964/7/2018 ha riconfermato tutti i presupposti che deve avere la delega di firma, pena l’illegittimità dell’avviso stesso.

La CTR però ha individuato anche altri interessanti punti.

Precisamente:

  1. Necessaria la tempestiva contestazione dell’illegittimità dell’avviso per mancanza di sottoscrizione, fin dal ricorso introduttivo

    La CTR giustamente ha precisato che la contestazione della nullità dell’avviso di accertamento per assenza di firma (per mancanza di legittima delega), non è una eccezione che può essere rilevata ex officio dal Giudice.

    In altri termini, tale eccezione processuale spetta esclusivamente al contribuente (è una invalidità-annullabilità). Pertanto, quest’ultimo dovrà porre attenzione anche alle decadenze processuali entro le quali deve formulare tale contestazione. In caso contrario (visto che si tratta di un’annullabilità processuale) l’avviso si consoliderà (nullità sostanziale dell’atto) diventando definitivo e l’anomalia della firma sarà superata.

  2. I specifici requisiti che deve avere una delega per la sottoscrizione

    Tali requisiti devo essere espressi nella delega e sono:

    Ragioni che hanno portato a delegare la sottoscrizione (ad esempio per carenza di personale; assenza del titolare dell’Ufficio; vacanza del soggetto delegato a sottoscrivere; malattia del responsabile; eccetera).

    Il termine di validità della delega (sia in termine iniziale che quello finale, non può essere una delega indeterminata).

    Il nominativo del soggetto delegante (deve essere certo e riscontrabile che il soggetto delegante abbiamo il potere a sottoscrivere l’atto).

    Il nominativo specifico del soggetto delegato (non sono ammissibili le deleghe generiche, impersonali, in binaco oppure indirizzate a tutto un ufficio della struttura).

    Sull’argomento, si vedano anche le seguenti sentenze: Cass. Ord. n. 3826/2018-, Cass. n. 9749/2017; Cass. n. 24123/2017; Cass. n. 17196/2017; Cass. n. 17197/2017; Cass. n. 15781/2017; CTR Lazio n. 3831/2017; CTR Lombardia n. 2521/2017; CTR Lombardia n. 4674/2017;Ctp Genova n. 1473/2016; nonché TAR Toscana del 18/12/2017 su dirigente di fatto.

  3. Parificazione delega di firma e delega di funzioni

    Anche la delega di funzioni (quella che attribuisce al delegato specifiche funzioni all’interno dell’ufficio) deve avere tutti i requisiti sopra indicati e richiesti per la delega di firma.

    La CTR Veneto n. 964/7/2018 precisa che “nonostante la differente natura edi due istituti, l’art. 42 del d.p.r. 1973 n. 600 non consente di distinguere la prima [delega di firma n.d.A.] dalla seconda [delega di funzioni n. d.A.] , quanto ai presupposti necessari ai fini della validità della sottoscrizione

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