60 giorniSostituzione Processuale

Il Riscossore deve chiamare in causa, entro 60 giorni, l’Agenzia, altrimenti risponde lui della lite

Riscossore deve chiamare l'Agenzia entro 60 giorni

In caso di impugnazione di cartella di pagamento è possibile contestarla direttamente al Riscossore, ma eccependo la mancata notifica di atti dell’Agenzia delle Entrate.

In tal caso l’Agente della riscossione, se non riesce a produrre in giudizio gli atti dell’Ente impositore in contestazione, andrà a perdere la causa.

L’alternativa per il Riscossore è quella di chiedere al Giudice di “allargare” la causa anche all’Agenzia delle Entrate. Quindi la ex Equitalia potrà chiedere al giudice di essere autorizzata a citare in giudizio l’Ente Impositore (ad esempio l’Agenzia delle Entrate).

In tal caso, però, l’art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 impone un termine di decadenza per la chiamata in causa di terzi. Oltre tale termine (60 giorni dalla notifica del ricorso del contribuente) il riscossore non potrà più chiamare l’Agenzia delle Entrate e subirà le conseguenze della causa (l’unica alternativa sarebbe la litis denuntiatio, si veda la News del 6/07/2020). Tale principio è stato ribadito anche dall’ordinanza n. 11607 del 04 maggio 2021 della Suprema Corte.

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Norme di riferimento

Art. 23 D.Lgs. n. 546/1992 (Costituzione in giudizio della parte resistente)

“1. L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. (…).

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.”

Art. 39. (Chiamata in causa dell’ente creditore)

1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”

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La fattispecie

Equitalia ricorreva in Cassazione in riforma della sentenza della CTR, che, in controversia relativa all’impugnativa della cartella di pagamento, rigettava l’appello dell’Equitalia.

Precisamente, nel corso del primo grado il contribuente eccepiva, nell’impugnazione della cartella, che l’atto del riscossore era illegittimo perché l’avviso di accertamento prodromico era stato parzialmente annullato dal giudice tributario. Pertanto, il ricorso aveva ad oggetto la formazione del ruolo e la stessa fondatezza della pretesa impositiva, questioni per le quali era legittimato passivamente solo l’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, l’Agente della riscossione si costituiva oltre i 60 giorni dalla ricezione del ricorso introduttivo e, in violazione dell’art. 23 D.Lgs. n. 546/1992, la CTP rigettava la richiesta di chiamata dell’ex Equitalia ed accoglieva le pretese del contribuente.

La CTR rigettava l’appello del Riscossore (anche se su tale punto la sentenza in oggetto ha accolto l’eccezione del Riscossore ex art. 53 e 57 del D.Lgs. n. 546/1992).

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La decisione della Corte

La Corte, con l’Ordinanza n. 11607/2020, ha quindi ribadito:

  • secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 del 25/07/2007, il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario (si veda News del 22-4-2021 e anche la News del 9 maggio 2017);
  • in entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (la richiesta può essere fatta entro i 60 giorni e poi il giudice valuta, vedi anche la News del 6 aprile 2021 su il Riscossore sostituto processuale dell’Agenzia);
  • la richiesta di chiamare in causa l’Ente impositore deve essere fatta entro il termine decadenziale dell’art. 23 D.Lgs. n. 546/1992 (in alternativa la litis denuntiatio, si veda la News del 6/07/2020)

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