Prescizione

Niente scuse per il Riscossore, la prescrizione è di 5 anni

Non si applica la novazione per avere 10 anni di prescrizione

Con l’ordinanza n. 6888 del 08 marzo 2019, la Suprema Corte ha confermato la prescrizione dei contributi per il trascorre di 5 anni, anche in caso di non impugnazione delle cartelle. Tuttavia, ha, definitivamente, escluso che l’iscrizione a ruolo dei debiti comporti novazione dell’obbligazione e, quindi, l’applicazione del termine ordinario di prescrizione.

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La questione sottesa alla decisione della Cassazione

Dalla famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 (che ha statuito l’applicazione definitiva dei 5 anni di prescrizione previsti dall’art. 3 della Legge 335/95) il Riscossore, nelle difese processuali, ha tentato di “by-passare” la questione scomodando l’istituto della novazione. 

La novazione è una modalità di estinzione non satisfativa dell’obbligazione.

Precisamente, l’obbligazione si estingue nel momento in cui ne sorge una nuova che la sostituisce, senza alcun pregiudizio per il credito.

Quindi, per il Riscossore aver iscritto il debito contributivo a ruolo determina l’estinzione di tale diritto di credito dell’Ente creditore (Inps), ma contemporaneamente sorgere il “diritto ad azionare l’originario credito novato” in capo al Riscossore (novazione soggettiva: cambia il soggetto creditore).

La conseguenza di tale novazione è l’applicazione a tale nuovo “diritto ad azionare” del termine di 10 anni di prescrizione. Tale sofisma veniva altresì giustificato basandosi sull’art. 20 comma 5 del D.Lgs. n. 112/1999.

Tale norma prevede un termine decennale per riscrivere a ruolo il credito:

  • Per le entrate tributarie dello Stato l’ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale.”.

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La decisione della Cassazione

Orbene, verso tali eccezioni del Riscossore la Suprema Corte (con l’Ord. n. 6888/2019, ma si veda anche Cass. n. 2014/2019) ha risposto affermando, con forza, l’applicazione del termine di 5 anni di prescrizione anche per i debiti contributivi iscritti a ruolo e, naturalmente la non applicazione dell’art. 2953 c.c. (cioè la conversione dei termini brevi di prescrizione in quello decennale, si veda news del 30 novembre 2019).

Per la Suprema Corte il Riscossore è solo un soggetto autorizzato a ricevere il pagamento per l’Ente Creditore (è un “adiectus solutionis causa”), nonché un semplice mandatario che, ex lege, si attiva per recuperare tale pagamento.

Non vi è alcuna novazione soggettiva visto che il titolare del credito rimane sempre l’Ente creditore (Inps). Non nasca un nuovo “diritto ad azionare l’originale credito”.

Inoltre il riferimento all’art. 20 del D.Lgs n. 112/99 è inappropriato perché concerne rapporti interni tra il Riscossore e l’ente creditore e tale termine amministrativo interno non può prevedere un termine di prescrizione diverso da quello stabilito dalla legge.

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