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Notifica via PEC: allegato solo documento informatico

Per la CTP Emilia Romagna n. 197/2016 con la PEC va allegato solo un documento informatico.

Precisamente, la normativa sulla notifica tramite PEC degli atti dell’Amministrazione Finanziaria è una normativa speciale. Pertanto la stessa non ammette deroghe o interpretazioni analogiche.

L’art. 26, comma 2, del D.p.r. n. 602/1973 ammette la notifica delle cartelle tramite PEC, ma con le modalità del D.p.r. n. 68/2005.

Tale Decreto n. 68/2005, agli artt. 3 e 21, precisa cosa si deve intende per documento informatico: quel documento a “cui è apposta una firma elettronica”.

Di conseguenza, perché vi sia documento informatico è necessaria la firma elettronica. Viceversa, senza firma informatica (oppure elettronica) non può esistere il documento informatico.

In altri termini, il documento informatico è quel documento prodotto (creato) direttamente in forma elettronica, tramite la firma informatica. Con tale firma il documento informatico esiste ed assumerà la valenza di un originale.

La copia informatica invece è diversa da tale documento informatico.

Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 82/2005, la copia informatica è quella riproduzione informatica di atti originali, in forma cartacea. E’, appunto, una semplice copia informatica dell’originale.

Non è paragonabile all’originale come avviene con il documento informatico.

Di conseguenza, per poter essere notificata tramite PEC, tale copia informatica necessità dell’attestazione di conformità (art. 6 D.P.C.M. 13 novembre 2014). In assenza di tale attestazione di conformità la copia informatica sarà una semplice copia PDF, senza valore legale (non si assolverebbe il diritto di conoscenza del destinatario che è elemento essenziale per il diritto di difesa del contribuente: CTP Latina n. 9920 del 1/7/2016).

Ebbene, è con tali presupposti legislativi che la CTP Emilia Romagna n. 197 del 4/7/2016 ha accolto il ricorso del contribuente confermando che “se ne deduce, che la notifica a mezzo Pec è ammissibile solo nei casi in cui ha per oggetto un documento informatico. Pertanto se nell’ambito doganale si trasmette per via telematica una copia informatica di un avviso cartaceo, ai fini della validità, la notifica è da ritenersi inesistente in quanto non conforme al modello legale previsto nella disciplina di settore, derivandone per l’effetto la mancata conoscenza dell’atto

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