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Difetto di procura, va sanata nella prima difesa utile

Difetto Procura e difesa utile

La Cassazione, con l’ordinanza n. 32399 del 3 novembre 2022, ha confermato la propria interpretazione della sanabilità della procura alle liti secondo l’art. 182 c.p.c.

Tale articolo prevede la possibilità che il Giudice, in caso di costituzione con difetto della rappresentanza processuale, possa concedere un termine per sanate tale difetto della procura.

Tuttavia, la Suprema Corte ha fatto un distinguo se il vizio di procura sia rilevato d’ufficio dal Giudice, oppure sia rilevato da controparte. E’ in questo secondo caso che non si applica le disposizioni dell’art. 182 c.p.c.

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La normativa in questione

Art. 182 c.p.c.: “Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.”

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Il principio della Cassazione

Come sopra anticipato la Suprema Corte non applica l’art. 182 c.p.c. in caso di difetto di rappresentanza processuale (ad esempio per difetto di procura alle liti concessa all’Avvocato difensore).

Tuttavia, per meglio comprendere il principio di tale scelta del Supremo Consesso è necessario fare un distinguo:

  • nel caso in cui il rilievo del difetto della procura alle liti è stato rilevato d’ufficio dal Giudice, allora si applica l’art. 182 c.p.c. e DEVE essere concesso un termine per sanare tale vizio.
  • nel caso in cui, invece, tale difetto di procura processuale sia stata rilevata dalla controparte, non si applica l’art. 182 c.p.c. (nessun termine sarà fissato), ma sarà onere dell’altra parte processuale, nella prima difesa utile, depositare la procura regolare. In caso contrario (non produzione della procura regalare) si consolida tale difetto di procura processuale e la causa sarà conclusa.

In altri termini, se il difetto è rilevato da controparte (e non dal Giudice) si deve applicare il principio del fatto contestato e del contraddittorio. Ecco perché controparte dovrà reagire tempestivamente con il deposito della procura corretta.

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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