IMU

No IMU per fabbricati fatiscenti

No IMU per fabbricati fatiscenti

La Risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023 del MEF ha chiarito e confermato quello che ha statuito la giurisprudenza (Cass. n. 1016/2023; Cass. 4182/2019; Cass. n. 19665/2023 che prevedono al meno uno sconto del 50% sull’imposta locale e Cass. n. 8620/2019 su Ici).

Precisamente, in caso di fabbricato fatiscente o, comunque, non in grado di creare rendita non può essere assoggettato a tributi locali, in particolare all’IMU.

Scarica qui la Risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023:

Tale principio può essere allargato ad altri tributi locali che hanno lo stesso oggetto (colpire la ricchezza derivata da immobili) e identica ratio all’imposta IMU (sul punto si veda anche la News del 19/07/2023).

Si precisa che la Risoluzione una la definizione collabente, cioè un immobile che si trova in condizioni tali da non produrre reddito.

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Sul punto la Risoluzione mette in luce una errata prassi dei comuni: considerare un immobile, appunto, non redditizio (privo di rendita) perché fatiscente, come “terreno edificabile:

“è possibile pervenire alle seguenti conclusioni:

1. i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;

2. i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”

Sul punto la Risoluzione ha stabilitò:

Pertanto, alla luce di quanto sin qui illustrato e sulla base della lettura dell’art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019 il quale, si ricorda, stabilisce che “a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione (…)

In merito, giova evidenziare che anche la giurisprudenza di legittimità è dello stesso avviso. Ed invero, nella massima tratta dalla sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 riguardante l’ICI (ma le medesime osservazioni possono essere mutuate anche per l’IMU) si legge che il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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