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Falsi dirigenti. Anche se la Cassazione li “salva”, i Giudici di Merito annullano i loro atti

Come oramai noto, l’art. 42, commi 1 e 3 del D.p.r. n. 600/1973 dispongono, pena nullità dell’atto, che l’avviso deve essere sottoscritto “dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

Tuttavia, la Cassazione, con la Sent. n. 22810/2015, ha affermato che gli atti non devono essere sottoscritti dal dirigente ma da un semplice capo Ufficio. La Corte ha quindi escluso (salvandone gli atti) che gli avvisi devono essere sottoscritti da un dirigente vincitore di un regolare concorso pubblico. Gli atti, secondo sempre tale sentenza della Cassazione, possono essere sottoscritti anche da un non dirigente, basta che il sottoscrittore sia un funzionario della Terza Fascia (“impiegato della carriera direttiva”).

Ebbene, tale decisione (a dir poco “politica”) è continuamente “rigettata” dai Giudici di merito.

In particolare, la CTP di Reggio Emilia con  la sentenza n. 10 del 25 gennaio 2016 (dopo aver dato atto che ben conosce la sopra richiamata sentenza della Cassazione), ha rigettato il ragionamento della Suprema Corte, basato sulla interpretazione restrittiva del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, in G.U.n.36 del 13/02/2001, secondo cui l’art. 5, comma 5, dispone che “Le direzioni provinciali sono uffici di livello dirigenziale” ed al successivo “comma 6, in consonanza al cit. art.42, dispone che “Gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore”(CTP Reggio Emilia n. 10 del 25 gennaio 2016).

In altri termini, tale art. 5, anche se inserito in un Regolamento, ha effetto come una legge ( e per questo pubblicati in G.U. )”  e non può essere applicato in modo restrittivo.

Quindi “se ora si fa applicazione di questi principi alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne la nullità dell’atto impugnato per illegittimità della relativa sottoscrizione; invero l’Agenzia non ha dimostrato ,come era suo onere ,secondo il principio della prossimità della prova, che il direttore che ha sottoscritto l’atto fosse un dirigente vincitore di concorso”(CTP Reggio Emilia n. 10 del 25 gennaio 2016).

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