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Come funziona il pignoramento di Equitalia

La Corte di Cassazione con la n. 4801 del 24 febbraio 2017, nel rigettare il ricorso di Equitalia contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il suo pignoramento, nonché l’aveva condannata alla restituzione di quanto illegittimamente ricevuto dai terzi pignorati, ha chiosato la particolare procedura di pignoramento ex art. 72bis D.p.r. n. 602/1973.

Orbene, la Cassazione precisa:

  • La procedura prevista dall’art. 72bis D.p.r n. 602/1973 è un pignoramento semplificato, diverso dal pignoramento ordinario del codice di procedura civile;
  • Il pignoramento semplificato di Equitalia inizia con la notifica dello stesso, sia al debitore, che al terzo pignorato;
  • Il pignoramento semplificato si conclude, nonché si completa, con l’effettivo pagamento del debito da parte del terzo pignorato;
  • Nei confronti del debitore esecutato tale pignoramento semplificato produce gli effetti conservativi del pignoramento del codice di procedura civile;
  • Nei confronti del terzo pignorato tale pignoramento semplificato produce gli effetti e gli obblighi di custode dei beni pignorati;
  • Tuttavia, tale pignoramento semplificato necessita della semplice collaborazione del terzo, tanto è vero che se il terzo non collabora con Equitalia (non esegue il pagamento all’Agente della riscossione), quest’ultima non può imporgli nulla, ma deve soltanto attivarsi con un pignoramento ordinario del codice di procedura civile ex art. 543 (deve quindi “interporre” il Giudice Civile tra le sue pretese e l’ordine di pagare al terzo).

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