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Rottamazione Bis. Prossima scadenza il 7 dicembre 2018. Come funziona?

Per chi ha aderito alla prima Rottamazione non ci sono limiti

Come già indicato nella News del 3 novembre 2018, per la Rottamazione Bis le rate di luglio, settembre ed ottobre 2018 sono state spostate al 7 dicembre 2018.

Quindi, i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione Bis (Art. 1 del D.L. n. 148/2017) e non sono riusciti a pagare le rate di luglio, settembre o ottobre 2018, le possono pagare al 7 dicembre 2018.

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Rottamazione Bis a confronto con la Rottamazione Ter

Avvenuto tale pagamento (quindi che alla data del 7 dicembre 2018 sono state corrisposte tutte le rate della Rottamazione Bis) per la restante rata (fine febbraio 2019*) sarà automaticamente differita in 10 rate a partire dal 31 luglio 2019.

Bisogna però fare un distinguo sulla Rottamazione Bis, visto che per tale Rottamazione Bis le istanza che si potevano presentare erano di due tipologie (art. 3, comma 21, D.L. n. 119/2018).

(Ri)ammissione alla Rottamazione

Ammissione alla Rottamazione Bis

E’ relativa ai soggetti che avevano avuto una rateizzazione in essere al 24/10/2016 e non sono riusciti a versare le rate facendo decadere la dilazione al 31/12/2016 (quindi per i ruoli dal 2000 al 31/12/2016)

E’ relativa alle iscrizioni a ruolo (o affidate al Riscossore) dal 1/01/2017 al 30/09/2017.

Entro il 31/7/2018 si dovevano corrispondere, in unica soluzione, le rate della dilazione scadute e non pagate (al 31/12/2016)

L’Agente della Riscossione comunicava al debitore, entro il 30/09/2018, quanto era dovuto per la Definizione Agevolata

La restante somma doveva poi essere corrisposta (al netto di interessi e sanzioni) in tre rate: fine ottobre 2018, fine ottobre 2018 e fine febbraio 2019)

La somma rottamata doveva essere corrisposta in cinque rate: fine luglio 2018, fine settembre 2018, fine ottobre 2018, fine novembre 2018 e fine febbraio 2019.

Si veda anche la News del 16/10/2017

* Anche se da una interpretazione più formale dell’art.3, comma 21, del D.L. n. 119/2018 sembrerebbero “convertite automaticamente” sia la rata di novembre 2018, che quella di febbraio 2019 nelle 10 rate della Rottamazione Ter. Ciò deriva dalla infelice frase del comma 21 dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018: “il differimento automatico del versamento delle restanti somme” . Tale comma 21 si riferisce alle restanti somme e non alle restanti rate, quindi non vi è certezza che anche la rata di novembre 2018 possa essere spalmata sui 5 anni della Rottamazione Ter.

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Prima Rottamazione a confronto con la Rottamazione Ter

Diversamente da quanto previsto per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione Bis, per quelli che hanno aderito alla Prima Rottamazione, prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016 NON vi è alcun vincolo o limite.

L’art. 3, comma 25, D.L. n. 119/2016 espressamente prevede:

  • 25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

Quindi, per assurdo, i contribuenti che avevano aderito alla Prima Rottamazione e non sono riusciti ad onorare le relative rate, possono tranquillamente inviare l’istanza di Definizione Agevolata della Rottamazione Ter (a differenza della Rottamazione Bis per la quale tali contribuenti non potevano aderire).

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