Prescizione

La prescrizione quinquennale dei contributi INPS è rilevabile d’Ufficio dal Giudice

I contributi rispondono ad un interesse pubblico e la loro prescrizione non è limitata alle parti

La Suprema Corte, in riferimento alla prescrizione quinquennale dei contributi INPS, ha fatto un po’ di chiarezza sulla possibilità che lo stesso Giudice possa farla rilevare d’ufficio.

E’ oramai certo che i contributi pretesi dall’INPS (o da qualsiasi altro istituto assicurativo-previdenziale) sono soggetti al termine previdenziale di cui all’art.3, comma 9 e comma 10, della Legge n. 335/1993 (si veda anche su Prescrizione & Decadenza).

Inoltre, con la pronuncia del Supremo Consesso (Cass. SS. UU. n. 23397/2016) è stato chiarito che i pagamenti dei contributi pretesi dall’INPS sono di diritto pubblico, quindi non disponibili ai cittadini.

Di conseguenza, basandosi su tale sentenza della Cassazione a Sezioni Unite:

–      la prescrizione è insuscettibile di interpretazione analogica;

–      la prescrizione quinquennale, una volta avvenuta, non può più essere rinunciata dal contribuente ed il successivo pagamento (anche con dilazione accettata dal Riscossore) dei debiti contributivi non interrompe la prescrizione già avvenuta (art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827/1935).

– il pagamento dei contributi già prescritti deve, addirittura, essere ripetuto al contribuente.

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Orbene, è proprio in ottemperanza a tale interesse di diritto pubblico che la Cassazione (con la sentenza Cass. n. 31345 del 4 dicembre 2018) ha statuito che la prescrizione può essere fatta valere d’ufficio dal Giudice.

Essendo relativa ad un bene pubblico l’eccezione di prescrizione non può essere disponibile solo alle parti private del processo. Il controllo della prescrizione della pretesa Contributiva deve sempre essere effettuata dal Giudice, se già maturata.

Precisamente:

il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, è fondato, atteso che, secondo l’ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti; detto principio – che attualmente è fissato dall’art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 ed è desumibile, per il periodo precedente l’entrata in vigore di tale disposizione, dall’art. 55, comma secondo, R.D.L. n. 1827 del 1935 – vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma decimo del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contribuenti prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge” (Cass. n. 31345/2018).

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