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Cartella: annullate sanzioni pari ad €73.000,00, per stato di necessità, causato dal mancato pagamento dei Comuni

Cancellazione sanzioni Tributarie per carenza liquidità

La CTP di Lecce, con la sentenza n. 762 del 07 maggio 2021, ha annullato tutte le sanzioni relative ad un debito tributario, pari ad otre 100.000,00 (€73.000,00 solo di sanzioni).

Il ragionamento seguito dai Giudici di merito è relativo all’impossibilità oggettiva dell’imprenditore di corrispondere tali somme, per cause a lui non imputabili. La CTP ha riscontrato i requisiti oggettivi e soggetti della causa di non punibilità dell’art. 6, co. 5, D.Lgs. n. 472/1997.

La CTP di Lecce ha accolto l’eccezione sollevata dal ricorrente che individuava, come causa del mancato pagamento dei tributi, la circostanza che diversi Comuni non avevano onorato i loro impegni con la società ricorrente. Quindi per la CTP vi era lo stato di necessità che escludeva l’applicazione, quantomeno, delle sanzioni.

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Le norme di riferimento

Art. 6, co. 5, D.Lgs. n. 472/1997 (Cause di non punibilità)

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5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

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La fattispecie

Una società S.r.l. aveva vinto un appalto e dopo avere seguito la propria prestazione con i Comuni committenti, emetteva due fatture. Fatture mai cointestate dai Comuni. I Comuni, tuttavia, mai corrispondevano le somme indicate in tali fatture.

Sulla base della prima fattura l’imprenditore otteneva un Decreto Ingiuntivo di oltre €92.000,00

Per la seconda fattura, invece, il Comune pagava solo parzialmente la fattura e chiedeva di interrompere i lavori. Successivamente veniva poi emessa una cartella di pagamento che poi la società ricorrente impugnava in CTP

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La decisione della CTP

La CTP di Lecce, pertanto, ha collegato il mancato pagamento delle fatture che doveva eseguire il Comune con l’impossibilità di corrispondere la cartella, per mancato pagamento di Ires e IVA.

Basandosi anche sull’art. 6, co. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 (stato di necessità), i Giudici di Merito hanno riscontrato lo stato di necessità della società ricorrente e, valutata la causa ad essa non imputabile, hanno, quantomeno, annullato le sanzioni tributarie pari ad oltre €73.000,00.

Precisamente la CTP ha statuito:

Alla luce di tali considerazioni, reputa questa CTP la ricorrenza, nella specie, di entrambi i requisiti – oggettivi e soggettivi – richiesti al fine dell’operare dell’esimente in parola, con la conseguenza che le irrogate sanzioni devono ritenersi non dovute(CTP n. 762/2021)

Speriamo che tale decisione non venga eclissata in fase d’appello o avanti la Suprema Corte, ma che dia inizio ad una scelta più concreta ed attuale con la situazione di questi anni.

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