Avvisi di accertamento e di addebitoSenza categoria

Avviso di Accertamento inesistente se la notifica è nulla

L’art. 29 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto nuove tipologie di avvisi di accertamento: è stato previsto l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo (o come lo definisce un’autorevole Dottrina è l’atto “impoesattivo”).

Tali avvisi “impoesattivi” non necessitano né di cartella, né dell’iscrizione a ruolo. Essi sono un unico indissolubile atto formato da tre altri atti che ne sono le funzioni:

– (vecchio) avviso accertamento,

– titolo esecutivo (ruolo),

– precetto (cartella di pagamento).

In altri termini, perché esista (nasca nel modo giuridico) tale avviso di accertamento “impoesattivo” devono essere compiutamente formati tutti gli elementi essenziali di tali tre atti (vecchio avviso di accertamento, ruolo e cartella). Pertanto, un vizio di formazione di uno soltanto di tali tre atti inficerà, proprio, l’esistenza dell’avviso “impoesattivo”.

Orbene, nel caso di nullità di notifica dell’avviso “impoesattivo” si comprometterebbe in modo definitivo la formazione del titolo esecutivo, nonché del precetto. Si consideri che l’art. 480 c.p.c. afferma: “il precetto deve contenere a pena di nullità (…) data della notificazione del titolo esecutivo”. Più precisamente, se non c’è notifica, non c’è cartella (precetto), quindi non esisterà l’avviso “impoesattivo” ex art. 29 D.L. n. 78/2010.

Tale principio giuridico è stato seguito e confermato da una recente sentenza della CTP di Messina la quale, dopo aver individuato un difetto che comportava nullità della notifica dell’avviso “impoesattivo” ha precisato: “Infatti, anche a tal ultimo riguardo, và osservato che l’accertamento controverso, nel caso di specie, è esecutivo in via c.d. originaria (atto c.d. impoesattivo) dato che con esso non si sono rideterminate le imposte, ma si è contestato alla ricorrente società la omessa dichiarazione dei redditi e, conseguentemente, si sono determinate le imposte dovute da essa. Per quanto sopra detto và esclusa l’applicazione dell’art. 14 L. n. 890/1992 e, tenuto conto che la notifica è stata così eseguita da soggetto non abilitato, tale circostanza non integra un semplice vizio dell’atto, causa di nullità di esso, bensì la inesistenza giuridica della notifica stessa. Sotto diverso profilo, poi, và esclusa ogni sanatoria perché essa contrasta con il principio generale “nemo tenetur sé detergere” che impedisce al contribuente di sanare con il proprio ricorso un atto amministrativo illegittimo” (CTP Messina n. 268 16 gennaio 2017; si vedano anche CTP La Spezia n. 616/2014; CTP Massa Carrara n. 235/2014; CTP Verbania n. 75/2014; CTP La Spezia n. 971/2015; CTP La Spezia n. 1261/2015).

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