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Irpef, si prescrive in 5 anni

La CTR della Lombardia interpreta la Cass. SS. UU. n. 23397/2016

La CTR della Lombardia, n. 1883 del 23 aprile 2018, ha ulteriormente avvalorato quel orientamento che individua nel termine di 5 anni la prescrizione, anche per le pretese tributarie (clicca qui per vedere le altre pronunce).

Precisamente, tale CTR ha confermato la sentenza della CTP che aveva annullato le pretese a titolo di Irpef oggetto di intimazione di pagamento e di precedente cartella di pagamento.

Tale sentenza è interessante perchè argomenta e giustifica sul motivo per cui alle pretese Irpef si deve applicare la prescrizione quinquennale e non quella ordinaria di 10 anni.

La pronuncia dei Giudici Lombardia prende le basi dalla famosa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 (che aveva statuito che, per i contributi, si applica il termine prescrizionale di 5 anni previsto dall’art. 3, commi 9 e 10, Legge n. 335/1995).

Successivamente, formula altri passaggi:

  • anche per le pretese tributarie (Irpef) non vi è specifica norma che stabilisce un termine prescrizionale;

  • solo con il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna i termini brevi di prescrizione si convertono nel termine decennale ordinario (si consideri che nella fattispecie oggetto di tale sentenza vi era stata una sentenza di condanna passata in giudicato, ma dopo il trascorrere del termine di 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento);

  • la stessa Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 ha precisato che il principio della conversione in 10 anni solo con sentenza passata in giudicato “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti relativi ad entrate dello stato, e dei vari enti locali e previdenziali per la violazione di norme tributarie o amministrative. Ebbene, ogni tributo è dotato di propria prescrizione che deve essere rispettata, da caso a caso e, l’art. 2953 c.c. si applica solo in presenza di titolo giudiziale divenuto definitivo”.

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