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Nulla l’ipoteca se non preceduta da intimazione

L'ipoteca deve avere sempre un titolo efficace

E’ nulla l’ipoteca se non preceduta da intimazione ex art. 50 D.p.r. n. 602/1973. Tale principio è stato affermato dalla CTR di Milano con la sentenza n. 3042 del 10 luglio 2017, che si è basata sull’Ordinanza della Cassazione n. 380 del 10 gennaio 2017, nonché sulla Cass. SS. UU. n. 19667 del 18 settembre 2014.

Tale pronuncia di merito non è isolata. Anche la CTR di PALERMO, con la sentenza n. 372 del 06 febbraio 2017, hanno affermato che l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se tale atto non è preceduto da un invito al contraddittorio (intimazione o comunicazione preventiva).

Precisamente, coordinando i diversi interventi della Suprema Corte è possibile sunteggiare quanto segue:

  • Esiste un obbligo al preventivo contraddittorio per i tributi cosiddetti armonizzabili come l’IVA (essi sono quei tributi adeguati a un tipo comune ed unico della Comunità Europea per eliminare le distorsioni fiscali dei diversi Stati membri). Tale obbligo di un contraddittorio endoprocedimentale è espressamente previsto da un testo normativo. Precisamente: l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede che ad ogni persona deve essere ascoltata prima che venga adottato nei sui confronti un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio (Cass. SS. UU. n. 24823 del 9 dicembre 2015, paragrafo n. 5).
  • Nel nostro ordinamento tributario non esiste una norma espressa che prevede un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale generalizzato (né l’art. 12, comma 7, e l’art. 6 della Legge n. 212/2000, né la Legge n. 241/1990).
  • Soltanto la Giurisprudenza ha individuato un principio generale all’obbligo al contraddittorio preventivo. Ciò, al fine di poter concedere la possibilità al cittadino di impugnare o di arrestare l’atto lesivo successivo (Cass. SS. UU. n. 19667/14).
  • Nel nostro ordinamento tributario, solo con l’introduzione del comma 2 bis dell’art. 77 D.p.r. n. 602/1973 (aggiunto dall’art. 7 D.L. n. 70/2011), vi è un obbligo ad una preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria. Prima non vi era tale espresso obbligo di preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria.
  • Nel caso l’iscrizione ipotecaria sia stata notificata prima dell’introduzione dell’art. 2 bis dell’art. 77, si necessità, quindi, di rispettare tale principio giurisprudenziale dell’obbligo del contraddittorio. Quindi deve essere inviato precedente una comunicazione (Cass. Ord. n. 380/2017).

Orbene, oltre a quanto sopra esposto, si evidenzia che la CTR Milano n. 3042/2017 ha altresì statuito un ulteriore principio. L’ipoteca è valida solo se il titolo esecutivo è efficace nel momento in cui la comunicazione di ipoteca è notificata.

In altri termini, dopo un anno dalla notifica della cartella (e quindi del titolo che è contenuto), essa è inefficace. Per renderla efficace (assieme al tiolo contenuto) deve essere notificata l’intimazione ex art. 50, comma 2, D.p.r. n. 602/1973.

Quindi, pur considerando che l’iscrizione può eventualmente sfociare in esecuzione (come insegna la Suprema Corte), ciò non esclude che l’ipoteca sia basata su un titolo inefficace.

Pertanto, dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento, oltre alla preventiva comunicazione di ipoteca, per la CTR di Milano deve essere notificata anche l’intimazione ad adempiere, pena l’inefficacia, anche per la misura cautelare, del titolo (cioè ruolo).

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