Notifica

NOTIFICA: l’anagrafe esclude le attestazioni in relata

Ex art. 139 c.p.c., per la notifica servono convivenza e residenza

Ai sensi dell’art. 139 c.p.c. vi è notifica se, in assenza del destinatario, nella casa di residenza la consegna è effettuata a persona convivente. Servono, quindi, entrambi i due requisiti (residenza e convivenza). In mancanza di uno solo, provato con l’attestato anagrafico, non vi è notifica (Cass. n. 10543 del 15 aprile 2019).

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava un atto d’intimazione. Tra i vari motivi sollevati allegava anche la non notifica delle prodromiche cartelle.

La CTP dava torto al ricorrente, ma la CTR riformava la sentenza ed annullava le pretese tributarie. I giudici, in particolare, rilevavano che non poteva avere valore di prova “pubblica” la relata di notifica della cartella nella parte in cui l’agente notificatore attestava la consegna a “familiare residente”, anche perché l’indirizzo di consegna corrispondeva con la casa familiare che il Tribunale aveva assegnato esclusivamente alla moglie in fase di separazione.

In buona sostanza, il contribuente aveva dimostrato, con certificato anagrafico, di abitare in luogo differente (per di più erano stati prodotti altri atti del Riscossore che erano stati notificati alla corretta residenza del ricorrente).

Per la cassazione della sentenza della CTR, ricorreva alla Suprema Corte l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Questa sentenza è significativa, perché mette in giusto risalto diversi passaggi in riferimento alla prova della notifica di un atto del Riscossore.

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Innanzitutto, si precisano “i limiti” della fattispecie. Si tratta di notifica NON al destinatario, ma a soggetto autorizzato a ricevere l’atto ex art. 139, comma 2, c.p.c. (“a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda” – CLICCA QUI – per la distinzione tra assenza relativa e assenza assoluta in caso di notifica).

Quindi la consegna dell’atto d’intimazione è stata eseguita da un Agente notificatore (non spedita direttamente dal Riscossore tramite raccomandata), a mani di presunto convivente presso la residenza del destinatario.

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Oggetto della querela di falso – il certificato anagrafico supera la relata di notifica

La Cassazione subito precisa l’oggetto della attestazione presente nella relata di notifica dell’atto d’intimazione.

Anche se in tale relata vi è indicato che l’atto è stato consegnato a “familiare convivente”, ciò non è coperto da pubblica fede. In buona sostanza, tali dichiarazioni non sono prova ex lege fino a querela di falso (ex artt. 221 ss. c.p.c.).

E’ oggetto di querela di falso solo le dichiarazioni rese dal Agente notificatore, oppure dallo stesso attestate come avvenute in sua presenza.

Non è, invece, coperto da pubblica fede la veridicità di tali dichiarazioni. In altri termini, il Pubblico Ufficiale non può attestare che le dichiarazioni a Lui rese (o ricevute) siano, effettivamente, vere.

Pertanto, queste ultime possono essere superate dal contribuente con ogni altro semplice mezzo di prova.

Nel caso concreto, il contribuente, ha prodotto certificato di residenza che attestava che il destinatario della notifica, da tempo, non era più lì residente. Quindi, il ricorrente ha dato prova contraria (eccezione) che mancava i requisiti previsti dall’art. 139, comma 2, c.p.c.

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I presupposti dell’art. 139, comma 2, c.p.c. e l’inversione dell’onere della prova

Interessante passaggio che fa la Cassazione è anche l’individuare i due necessari presupposti della norma prevista dall’art. 139, comma 2, c.p.c..

Innanzitutto, se si attua una notifica ex art. 139, comma 2, c.p.c i seguenti passaggi devono esserci tutti e due presenti:

  1. Comune di residenza: è il più facile ed obiettivo dei criteri. É il luogo dove, all’anagrafe, il destinatario della notifica risulta residente (la nuova residenza deve essere stata cambiata almeno 30 giorni prima della notifica, ex art. 60, comma 3, D.p.r. n. 600/1973).

    Non rileva, precisa sempre la cassazione, quanto indicato nella dichiarazione dei redditi del contribuente. Essa “non può comunque essere considerato idoneo ad attestare una dichiarazione di domicilio fiscale proveniente dal contribuente” (per le persone fisiche il domicilio fiscale è la residenza)

  2. Familiare convivente: concetto che intende quel soggetto che ha stretti rapporti di vita familiare con il destinatario della notifica (coniuge, parente, convivente). Tali stretti rapporti fanno sì di presumere che l’atto ricevuto, molto probabilmente, venga consegnato al destinatario. Tale rapporto, però, è più di una semplice parentela, può essere, appunto, anche una convivenza (Cass. n. 3403/1996 e Cass, n, 7830/2015).

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Se il Riscossore prova tali due presupposti, si applica una presunzione relativa che comporta l’onere di prova contraria in capo al contribuente.

Se l’Agente della riscossione, invece, non prova tali due presupposti, rimane a lui l’onere di provare la corretta notifica ex art. 139, comma 2, c.p.c. e il contribuente nulla deve contro-provare.

Nella fattispecie oggetto di sentenza l’Agenzia aveva provato tali presupposti, quindi è sorto l’onere in capo al ricorrente di portare fatti contrari (eccezione) a tale notifica.

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Il contribuente, appunto, ha prodotto l’atto anagrafico che attestava la sua residenza in altro luogo, da diverso tempo (oltre altre prove, vedi ut supra).

Inoltre (considerando quanto sopra argomentato sulla fede pubblica delle attestazioni in relata), la CTR e poi la Cassazione hanno dato come non provati di presupposti, sopra riportati, della notifica ex art. 139, comma 2, c.p.c. Quindi le prodromiche cartella all’atto impugnato erano nulle nella notifica.

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