60 giorniArt. 12 Statuto

Non serve la prova di resistenza per accesso del Fisco, anche “breve”

SCHEMATIZZAZIONE DELLA PROBLEMATICA DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

La Cassazione, con l’ordinanza n. 474 del 14 gennaio 2020, ha precisato che è illegittimo l’accertamento emesso prima del termine dilatorio dei 60 giorni dell’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000, anche in caso di accesso “breve” ai locali del contribuente.

La Suprema Corte, però, da utili precisazioni anche in riferimento alla necessità di attuare la cosiddetta “PROVA DI RESISTENZA”.

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LA FATTISPECIE OGGETTO DELLA SENTENZA

Una società di capitali impugnava un avviso di accertamento e, tra i vari motivi, contestava il non rispetto del termine dilatorio dei 60 giorni ex art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente. Precisamente, il Fisco invia formale richiesta di documenti alla società accertata, ma, poi, si verificava un accesso breve presso i locali della stessa società (senza, però, formalizzare alcuna contestazione).

I Giudici di merito davano ragione alla società contribuente ed annullavano l’avviso di accertamento per non rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione eccependo:

  • la pretesa non era conseguente all’accesso, bensì alla richiesta di documenti tramite specifico questionario;

  • la disposizione doveva comunque ritenersi derogata poiché ricorreva una evidente ragione di urgenza (l’Agenzia delle Entrate se attendeva il trascorrere dei 60 giorni rischiava di far decadere l’annualità accertata);

  • la CTR non aveva valutato che il contribuente doveva attivare la, cosiddetta, Prova di resistenza.

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LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte (riferendosi alla Cass. SS. UU. n. 24823/2015) rigettava tutti i motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e precisava che la “PROVA DI RESISTENZA” deve essere attuata dal contribuente (indifferentemente che si tratti di tributi armonizzati o non armonizzati) solo se la normativa interna non prevede la sanzione di nullità del provvedimento emesso in violazione del contraddittorio. Nel caso in questione la normativa nazionale che prevede tale nullità è l’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000.

SCHEMATIZZAZIONE DELLA PROBLEMATICA DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

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TIPI DI VERIFICA

Accesso, ispezione e verifica presso i locali del contribuente

NON accesso ispezione e verifica presso i locali del contribuente (il cosiddetto accertamento a tavolino)

DEVONO essere rispettati i termini dei 60 giorni per l’invio dell’accertamento, ex art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente. Se non rispettati l’atto è nullo.

NON DEVONO essere rispettati i termini dei 60 giorni per l’invio dell’accertamento, ex art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente

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TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

(ACCERTAMENTO A TAVOLINO)

TRIBUTI ARMONIZZATI (Europei)

TRIBUTI NON ARMONIZZATI (Nazionali)

L’obbligo del contraddittorio preventivo è già stabilità dalle Norme Europee (ad esempio per il tributo IVA).

Se non rispettato tale contraddittorio preventivo l’atto e nullo.

INOLTRE, sempre per tali tributi armonizzati, già a livello europeo è previsto l’obbligo di attivare, prima della notifica dell’atto, un contraddittorio preventivo con il contribuente (Cass. n. 701/2019).

Quindi NON serve che il ricorrente dia la, cosiddetta, PROVA DI RESISTENZA (per la prova di resistenza si veda la News del 7 febbraio 2018).

NON serve che l’accertato indichi, nel ricorso introduttivo, cosa avrebbe potuto produrre o fare se fosse stato rispettato tale obbligo di contraddittorio preventivo (Cass. 474/2020).

Vi è l’obbligo del contraddittorio preventivo SOLO se ESPRESSAMENTE previsto dalle norme italiane (ad esempio dall’art. 77, comma 2bis, D.p.r. n. 602/1973).

Se non rispettato tale contraddittorio preventivo l’atto e nullo, ma serve la, cosiddetta, PROVA DI RESISTENZA (per la prova di resistenza si veda la News del 8/9/2018)

(ACCERTAMENTO PRESSO I LOCALI DEL CONTRIBUENTE)

TRIBUTI ARMONIZZATI (Europei)

TRIBUTI NON ARMONIZZATI (Nazionali: IRPEF, IRES, e IRAP )

L’obbligo del contraddittorio preventivo è SEMPRE obbligatorio come statuito dalla Cass. SS. UU. n. 24823/2015, pena l’invalidità dell’atto. Tale preventivo contraddittorio deve essere espletato anche in caso di accesso “breve” nei locali del contribuente (si veda News del 12/05/2017).

Per tali tributi già a livello europeo è previsto (in via generale) l’obbligo di attivare, prima della notifica dell’atto, un contraddittorio preventivo con il contribuente (Cass. n. 701/2019).

Tuttavia, a livello nazionale non esistono norme ad hoc che prevedono tale controllo preventivo per i tributi europei, pertanto serve che il contribuente dia la, cosiddetta, PROVA DI RESISTENZA (si veda la News del 7 febbraio 2018).

Si consideri, però, che la sentenza qui in oggetto precisa che l’art. 12, comma 8, Legge 212/2000 è una norma che già recepisce al livello nazionale tale obbligo europeo di preventivo contraddittorio. Pertanto, in caso di viollazione del termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000, NON sarà necessario attuare la PROVA DI RESISTENZA.

L’obbligo del contraddittorio preventivo è SEMPRE obbligatorio come statuito dalla Cass. SS. UU. n. 24823/2015, pena l’invalidità dell’atto. Tale preventivo contraddittorio deve essere espletato anche in caso di accesso “breve” nei locali del contribuente (si veda News del 12/05/2017).

Ma si deve operare una distinzione:

1. Se tale obbligo di preventivo contraddittorio è stabilito da norme nazionali (ad esempio dall’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000), NON serve la PROVA DI RESISTENZA (si veda la News del 7 febbraio 2018)

2. Se invece tale obbligo di preventivo contraddittorio NON è stabilito da norme nazionali (ad esempio dall’art. 77, comma 2bis, D.p.r. n. 602/1973), SERVE la PROVA DI RESISTENZA (si veda la News del 7 febbraio 2018).

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