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CTR: tributi si prescrivono in 5 anni

La CTR Lazio n. 1050 del 7 marzo 2017 ha precisato che, dopo l’effetto della sentenza della Cass. SS. UU. n. 23397 del 11.11.2016, i tributi non si prescrivono in 10 anni per l’effetto dell’applicazione dell’art. 2953 c.c., ma si considera il termine più breve (si vedano anche altre pronunce).

Precisamente: “la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziario divenuto definitivo”, sentenza o decreto ingiuntivo, mentre la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria costituiscono – per propria natura inconvertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato”.

Inoltre, la sentenza ha altresì confermato l’esclusione dell’effetto dell’art. 2953 c.c. in modo specifico per atti tributari: “la mancata impugnazione di un avviso di accertamento” o “di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale”.

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