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Decadenza Avvisi notificati con normativa COVID, ecco le prime sentenze

Atti notificati oggi, sono tardivi

Come già anticipato in alcune nostre precedenti News (del 8/04/2021 e del 9/04/2021). Secondo una nostra ricostruzione normativa tutti gli atti che dovevano essere notificati entro il 31 dicembre 2020, ma notificati ora (2021), sono tutti illegittimi, perché tardivi.

Nelle aule dei giudici tributari già si stanno discutendo le impugnazioni degli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2015. Tali avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31/12 del quinto anno: 2015.

Con la normativa d’urgenza per il COVID, il legislatore (come sotto meglio spiegato) ha sdoppiato i termini: l’avviso deve essere emesso (sottoscritto) entro il 31/12/2015 e poi notificato entro il 31/12/2021.

Qui riportiamo le prime sentenze dei Giudici Tributari di merito che hanno annullato gli avvisi di accertamento, perché emessi dopo il 31/12/2020:

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Pur considerando quanto sopra spieghiamo il nostro ragionamento che porta a considerare illegittimi anche gli avvisi di accertamento regolarmente emessi entro il 31/12/2020 e notificati entro il 31/12/2021.

Gli avvisi di accertamento in questione dovevano, in ogni caso, essere emessi e notificati entro il 31/12/2020.

Spieghiamo il ragionamento:

Decreto Rilancio: sdoppiamento del termine decadenzialeIn data 19 maggio 2020, l’art. 157, co. 1, del D.L. n. 34/2020 prevedeva due distinte fasi per gli atti scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020:

– Devono essere emessi (firmati o elaborati), pena decadenza, entro il 31 dicembre 2020 (tale controllo dovrebbe essere effettuato tramite QR-code presente nella prima pagina dell’avviso di accertamento, Circ. AE n. 25 del 20/08/2021);

– Poi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021.
Efficacia di tale articolo del Decreto RilancioSempre in data 19 maggio 2020, l’art. 157, co. 6, del D.L. n. 34/2020 prevede una condizione di efficacia.
Precisamente è stato previsto un doppio termine di decadenza, perché la proroga abbia effetto: l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi, senza tale provvedimento le doppie decadenze previste dall’art. 157 del Decreto Rilancio non sono efficaci.
Manca del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 2020Entro il 31/12/2020 (quindi entro il termine di decadenza ordinario) NON è stato emanato il provvedimento di cui all’art. 157, co. 6. Decreto Rilancio.
La circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate non può essere considerato come il provvedimento richiesto dall’art. 157, perché spiega solamente il Decreto Rilancio e NON indica le modalità di applicazione della nuova emissione (fino al 31/12/2020) e di notifica (fino al 31/12/2021)
Nuova proroga per le notifiche al 31/01/2022Il D.L. n. 3/2021 aveva prorogato di un mese il periodo della notifica degli atti: dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 (non più dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022)*.
Mancava ancora il provvedimento dell’art. 157, co.6, Decreto Rilancio.
Ulteriore nuova proroga per le notifiche al 28/02/2022Il D.L. n. 7/2021 aveva prorogato di un ulteriore mese il periodo della notifica degli atti: dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022, questo è l’attuale termine ultimo (non più dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022).
Mancava, però, ancora il provvedimento dell’art. 157, co.6, Decreto Rilancio.
Abrogazione dei decreti n. 3/21 e n. 7/21 Sia il D.L. n. 3/2021 sia il D.L. n. 7/2021 sono stati abrogati dall’art. 1 della legge n. 3/2021, di conversione del D.L. n. 183/2020.
Sempre la Legge n. 3 del 26 febbraio 2021 ha inserito l’art. 22bis nel D.L. n. 183/2020 che, nel modificare l’art. 157 del D.L. n. 34/2020, ha inserito che la notificazione degli atti sopra indicati confermando il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate previsto dall’art. 157 Decreto RilancioSolamente in data 6 aprile 2021 è stato emanato il provvedimento n. 88314/2021 dell’Agenzia delle Entrate che da’ efficacia al doppio termine di decadenza:
– Devono essere emessi (firmati o elaborati), pena decadenza, entro il 31 dicembre 2020;
– Poi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.
La tardività del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che rende illegittima la notifica oggiE’ principio di diritto che il termine di decadenza è prorogabile solamente se la richiesta di proroga è emanata o la proroga è concessa prima della scadenza di tale termine (Cass. 4433/2020; Cass. 28073/2019; Cass. 1058/2019; Cass. 29087/2018; Cass. 12396/2009).
Quindi, essendo stato emanato il provvedimento n. 88314/2021 (atto necessario per la proroga della emissione e della notifica degli atti) solo nel 2021, cioè dopo la scadenza del termine di decadenza ordinario (31/12/2020), la decadenza ordinario non è stata prorogata al 28/02/2022 , ma è rimasta entro il 31/12/2020.
Pertanto, gli avvisi o le cartelle che normalmente dovevano essere emessi e notificati entro il 31/12/2020 se notificati oggi sono illegittimi perché tardivi, visto che nessuna proroga del termine di decadenza è avvenuto.

* Si ricorda che ora la proroga è fino al 28 febbraio 2022

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