Senza categoria

E’ nullo l’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni, anche per i tributi “europei”

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 29875 del 30 dicembre 2020, ha stabilito che è nullo l’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dall’accesso la sede legale della società contribuente, anche per i tributi “europei” (armonizzati). Si veda anche la News del 16 gennaio 2019, CLICCA QUI.

La norma presa in questione (art. 12, co. 7, Legge n. 212/2000) obbliga al rispetto del contraddittorio preventivo prima di emettere l’avviso di accertamento. Tale contraddittorio viene ottemperato se al contribuente viene concesso l’intero termine dei 60 giorni prima dell’invio dell’atto dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di emissione dell’atto di accertamento, prima di tale termine, si concreta una immediata violazione dell’obbligatorio preventivo contraddittorio, anche per i tributi europei, con nullità dell’atto stesso.

*****

La norma di riferimento

Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374”.

*****

La decisione della Cassazione

Con la pronuncia qui in commento della Suprema Corte precisa che, in caso di tributi armonizzati (tributi riferiti all’Unione Europea, per maggiori info CLICCA QUI), non è necessario dare, fin dal primo atto introduttivo, la, cosiddetta, prova di resistenza. E’ sufficiente semplicemente il non rispetto del termine di difesa dell’art. 12, co. 7, Legge n. 212/2000.

Precisamente:

“che proprio in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione “ex ante” in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso “ante tempus”, anche nell’ipotesi di tributi “armonizzati”, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di “resistenza”, invece necessaria, per i soli tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex post” sul rispetto del contraddittorio” (Cass. 29875/2020)

Articoli Correlati

Back to top button