CONVERTITO IL DECRETO FISCALE-LAVORO. Ecco un UTILE e VELOCE SCHEMA
Scarica Il Decreto Fiscale-Lavoro

Il Decreto Fiscale n. 146 del 21 ottobre 2021 (vedi anche la collegata Legge di Bilancio 2022, CLICCA QUI) ha introdotto diverse novità anche nel campo fiscale, che qui abbiamo schematizzato le principali.
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Prima di riportare lo Schema delle novità del Decreto Fiscale n. 146/2021, riportiamo una veloce schematizzazione di tutti gli atti per i quali sono state prorogate le normali decadenze di notifica distinti per normativa e per tipo di atto considerato.
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Per fare massima chiarezza riportiamo un veloce SCHEMA che illumina sulla confusione delle “normative COVID” e per quali atti sono prorogati i termini decadenziali di notifica ed in che misura temporale:
Per fare massima chiarezza riportiamo un veloce SCHEMA che illumina sulla confusione delle “normative COVID” e per quali atti sono prorogati i termini decadenziali di notifica ed in che misura temporale:
FISCALITA’ LOCALE (IMU, TARI, TASI, IUC, violazione codice della Strada) | Art. 67, co. 1, D.L. n. 18/2020 IN SINTESI: Alla decadenza ordinaria si devono sommare 84 giorni (per maggiori info CLICCA QUI). Ma per le Ingiunzioni fiscali, R.D. n. 639/1910, considera anche l’art. 68, co. 2, D.L. N. 18/2020 e si sommano 542 giorni (per maggiori info CLICCA QUI). Si consideri, però, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria I° di Latina n. 974 del 25/10/2023, che esclude l’aggiunta di tali 84 giorni agli anni d’imposta successi al 2020; tale sentenza esclude l’applicazione a “cascata” di tale proroga dei termini. |
FISCALITA’ NAZIONALE (Irpef, IVA, Ires, addizionali, IRAP e CONTRIBUTI INPS) | Art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020 IN SINTESI: TRIBUTI: tali atti vanno emessi entro il 31 dicembre 2020 e vanno notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. (per maggiori info CLICCA QUI). Tuttavia, l’Agenzia, con la Circ. n. 11/2020, somma ulteriori 84 giorni, all’ordinaria decadenza, per gli atti che in tale termine ordinario comprendevano la sospensione legale dal 8/3/2020 al 31/05/2020 (quindi a tutti gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2015-2019). Art. 67 e 37 D.L. n. 18/2020 CONTRIBUTI, doppia visione: – l’art. 67, ul. co. D.L. n. 18/2020 non richiama il co. 2 del D.Lgs. n. 159/2015, quindi si sommano solo 84 giorni (per maggiori info CLICCA QUI). Si consideri, però, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria I° di Latina n. 974 del 25/10/2023, che esclude l’aggiunta di tali 84 giorni agli anni d’imposta successi al 2020; tale sentenza esclude l’applicazione a “cascata” di tale proroga dei termini. – l’art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020 applica solo 129 giorni. |
CARTELLE DI PAGAMENTO (a.i. 2017) Vedi la sentenza dei Giudice Tributari di Milano n. 537/2023) | Art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 IN SINTESI: per le cartelle formulate ex art 36 bis Dpr n. 600/1973, per dichiarazioni presentate nell’anno 2018 (a.i. 2017) alla scadenza ordinari (“31/12/ del terzo anno successivo” a quello della presentazione della dichiarazione a.i. 2017) si sommano 14 mesi. (per maggiori info CLICCA QUI) |
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SCHEMA DECRETO FISCALE N. 146/2021
VERSAMENTO IRAP |
Tra le principali novità si segnala, in primo luogo, l’ulteriore differimento al 31 gennaio 2022 del termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP stabilita dall’art. 42-bis comma 5 del DL 104/2020. |
PAGAMENTO CARTELLE |
In materia di riscossione, è previsto che le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 siano pagate entro 180 giorni |
AVVISI BONARI |
Per gli avvisi bonari scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento è posticipato al 16 dicembre 2021 e va eseguito in unica soluzione. |
RATE ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO |
Le rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio scadute nel 2020 e nel 2021 dovevano, invece, essere pagate in unica soluzione entro il 9 dicembre 2021 (che diventa il 14 dicembre 2021 con i 5 giorni di “tolleranza”). |
DILAZIONI CON IL RISCOSSORE |
Inoltre, per le dilazioni dei ruoli in essere all’8 marzo 2020, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive. |
IMU |
Ai fini IMU è stabilito che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai contribuenti. |
LIMITI AL CONTANTE |
Dal 1° gennaio 2022 rimane il limite di €999,99 per i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, ma per l’attività svolta dai cambiavalute è invece ripristinata la soglia di 3.000 euro |
NON IMPUGNAZIONE DI RUOLO |
Si rinvia al seguente LINK, CLICCA QUI |
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l Riscossore, inoltre, ha anche pubblicato una lista di domande e relative risposte sui principali dubbi e problemi di tale nuovo Decreto Fiscale n. 146/2021 (il cosiddetto FAQ).
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Scarica qui il Decreto Fiscale relativo alle ultime novità sulla Rottamazione e sul Saldo e Stralcio nonché sulle dilazioni:
Scarica qui il FAQ del Riscossore sul nuovo Decreto Fiscale:
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Inoltre:
- Clicca qui per scoprire se le cartelle notificate sono tardive.
- Clicca qui, per scoprire cosa ripartirà a SETTEMBRE 2021. CLICCA QUI
- Il Riscossore ha attivato, nel proprio sito, un servizio che permette di conoscere quali cartelle già oggetto della Rottamazione e del Saldo e Stralcio che possono essere oggetto della cancellazione dei debito fino €5.000,00 permette CLICCA QUI
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Riportiamo anche una tabella con indicato la proroga delle prescrizioni e delle decadenze degli atti:
ATTI “che ripartono” per anno d’imposta |
Scadenze (considera anche la nota a Piè di pagina) |
avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni
avvisi di recupero dei crediti d’imposta avvisi di liquidazione |
EMISSIONE ATTI (sottoscrizione) Tutti tali atti sospesi ed in scadenza dall’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, (ex art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020 e art. 1 D.L. n. 7/2021*) devono essere sottoscritti (emessi) entro il 31 dicembre 2020 (si veda art. 1 D.L. n. 7/2021* e ed anche Cir. AE n. 25/E/2020, punto 3.10). Il Rinvio è riferito a tutti gli enti impositori (tranne per gli Enti territoriali, ex art. 157, co. 7bis, D.L. n. 34/2020 art. 1 D.L. n. 7/2021*) NOTIFICA ATTI Gli atti che hanno la proroga della prescrizione della decadenza di 2 anni in questione (art. 4 D.L. 41/2021)* sono:
Gli avvisi, cosiddetti, bonari devono essere notificati tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022 (art. 1 D.L. n. 3/2021 e Art. 1 D.L. n. 7/2021*). Si veda anche la Nuova Rottamazione degli avvidi bonari (CLICCA QUI) |
Cartelle di pagamento |
CONTROLLO AUTOMATIZZATO Per i controlli automatizzati, ex art. art. 36bis D.p.r. n. 600/1973 ed art. 54bis D.p.r. n. 633/1972, l’art. 4 D.L. 41/2021 allunga il termine di per la notifica di tali cartelle di 24 mesi, ma sempre nel limite dell’art. 157 co. 3 D.L. n. 34/2020 : “dichiarazioni presentate nell’anno 2018″ (quindi anno d’imposta 2017). Quindi devono essere notificate entro 24 mesi, le seguenti cartelle:
****** CONTROLLO FORMALE Per i controlli formali, ex art. 36ter d.p.r. n. 600/1973 l’art. 4 D.L. 41/2021 allunga il termine di per la notifica di tali cartelle di 24 mesi (si veda anche art. 68, co. 4bis, let. b, D.L. n. 18/2020 ed art. 157 co. 3 D.L. n. 34/2020 e Art. 1 D.L. n. 7/2021*). Quindi devono essere notificate entro 24 mesi, le seguenti cartelle:
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Avvisi di accertamento dei tributi locali |
Per le annualità dei tributi locali scadenti a fine anno si applica l’art. 67 del D.L. n. 18/2020 pertanto:
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*Quadro normativo:
Con il Decreto Rilancio (art. 157, D.L. n. 34/2020) era stata disposta:
– la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, della notifica dei principali atti impositivi, per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020;
– la notifica degli atti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022.
Il D.L. n. 3/2021 aveva prorogato di un mese il periodo della notifica degli atti (dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022).
Con il successivo D.L. n. 7/2021 è stato ulteriormente spostato di un mese il periodo di notifica, fissandolo dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Sia il D.L. n. 3/2021 sia il D.L. n. 7/2021 sono stati abrogati dall’art. 1 della legge n. 3/2021, di conversione del D.L. n. 183/2020. Sempre la Legge n. 3 del 26 febbraio 2021 ha inserito l’art. 22bis nel D.L. n. 183/2020 che, appunto, ha modificato l’art. 157 del D.L. n. 34/2020, inserendo che la notificazione degli atti sopra indicati potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Inoltre, il comma 6 dell’art. 157 stabilisce che “con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo”. Quindi in data 6 aprile 2021 è stato emanato il provvedimento n. 88314/2021.
Quindi ad oggi gli atti che dovevano essere normalmente notificati entro il 31/12/2020 sono stati prorogati fino il 28/02/2022, ma in modo illegittimo. La scadenza per la notifica degli atti e un termine decadenziale e per essere prorogato l’atto che rinvia il termine deve avvenire prima della sua scadenza. Quindi l’art. 1 della legge n. 3/2021 ed il provvedimento n. 88314/2021, avvenuti nel 2021, sono tardivi e quindi incapaci di prorogare il termine di notifica scadente, si ripete, al 31/12/2020. PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI